24 ottobre 2018

Agenzia delle Entrate-Riscossione. La difesa in giudizio è in proprio

Autore: Paola Mauro
Non può considerarsi regolare la costituzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvenuta avvalendosi della difesa tecnica di avvocati del libero foro. A precisarlo è la Commissione Tributaria Regionale della Calabria nella sentenza n. 2284/01/18.
  • Il giudizio scaturisce dall’impugnazione di un avviso d’iscrizione ipotecaria avente presupposto in una cartella esattoriale divenuta definitiva per mancanza d’impugnazione.

Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha ritenuto valida l'iscrizione ipotecaria. Il contribuente, pertanto, ha proposto appello dinanzi alla C.T.R. di Catanzaro, facendo leva sulla rinunzia all'eredità da lui effettuata.

Dal canto suo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
  • Ebbene, la C.T.R. calabrese ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale sottesa all’iscrizione ipotecaria notificata all’appellante. L’Ente impositore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Iniziamo con il dire che la costituzione della parte pubblica nel giudizio di appello è risultata inammissibile, poiché avvenuta avvalendosi della difesa tecnica di avvocati del libero foro.

La C.T.R. di Catanzaro, in proposito, ha spiegato che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi di avvocati del libero foro davanti al Tribunale e al Giudice di Pace, ma per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 546/19921, in forza del quale l'Agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

Ciò detto, la C.T.R. calabrese ha accolto l’impugnazione del contribuente poiché la Corte di Cassazione, in tema di accettazione dell'eredità e dei debiti tributari a essa collegati, ha statuito che il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari del de cuius è l'accettazione dell'eredità; e perciò «un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione implicita dell'eredità, ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata» (Cass. civ. n. 8053/2017).

È evidente, quindi, secondo la Commissione regionale, che «in ipotesi di debiti del de cuius condizione imprescindibile, per il trasferimento degli stessi in capo all'erede, è l'accettazione dell'eredità. Al contrario, invece, con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Il rinunziante all'eredità, per effetto di tale rinuncia, quindi, non riveste la qualità di erede, per cui deve essere considerato estraneo anche al rapporto tributario».

Di conseguenza, nel caso di specie, l’appellante non può ritenersi obbligato verso il Fisco, avendo egli espressamente rinunciato all'eredità, ex art. 519 c.c., presso la Cancelliere del competente Tribunale2.
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1Decreto Legislativo 31/12/1992
Articolo 11 - Capacità di stare in giudizio.
In vigore dal 1° gennaio 2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
«1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2Codice civile
Art. 519 - Dichiarazione di rinunzia.
«1. La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
2. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente».
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