31 luglio 2018

Agevolazione prima casa: per la natura della pertinenza rileva il vincolo di destinazione

Autore: Giovambattista Palumbo
L'art. 1 della Tariffa - Parte Prima - del DPR 26 aprile 1986 n. 131 non limita l’applicazione dell’agevolazione prima casa ai soli beni pertinenziali classificati nelle categorie C2, C6 e C7. La norma, lungi dal derogare alla regola generale per cui il bene pertinenziale segue il regime di tassazione di quello principale, si limita ad indicare che per i beni C2, C6 e C7 l'agevolazione spetta relativamente ad un solo bene pertinenziale, non volendo però certo intendere che la regola delle pertinenze agevolabili sia limitata solo a tali ipotesi.

Il caso – La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la Sentenza n. 622/4/18 del 12 luglio 2018, ha risolto un contenzioso, stabilendo importanti principi in tema di natura delle pertinenze e conseguente tassazione.

Nel caso di specie, un notaio impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni, col quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato l'imposta di registro applicata relativamente ad un atto di compravendita di un terreno agricolo pertinenziale di un immobile "prima casa", ritenendo che, rispetto a quest' ultimo, non competesse l'agevolazione (ritenuta invece applicabile dal notaio), dovendo quest'ultima riferirsi, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986, esclusivamente alle pertinenze classificate nelle categorie C2, C6 e C7.

Il notaio impugnava quindi l'avviso con ricorso ritenuto fondato da parte della Commissione Tributaria Provinciale.

La decisione – I giudici di merito evidenziavano infatti che, in diritto, il rapporto pertinenziale tra due beni immobili sussiste, ai sensi dell'art. 817 del Codice civile, quando ricorrono sia l'elemento oggettivo (costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio o di ornamento fra un bene e quello principale per il miglior uso di quest'ultimo), sia quello soggettivo (consistente nella volontà del proprietario della cosa principale, o del titolare di un diritto reale, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale col bene principale).

E, nel caso di specie, il vincolo pertinenziale del terreno rispetto al fabbricato abitativo era pacifico e non contestato, conseguendone che la tassazione del bene pertinenziale (terreno) doveva seguire il regime previsto per il bene principale (fabbricato).

Era dunque errata la tesi dell'Ufficio, secondo cui, invece, vista la Risoluzione n. 32 del 16 Febbraio 2006, secondo cui il Legislatore, con la nota II-bis, comma 3, del citato art. 1 del D.P.R. n. 131/1986, aveva esteso i benefici dell'acquisto alle pertinenze dell'immobile principale destinate al suo servizio, a condizione che fossero classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (rimessa, box auto) e C/7 (tettoia, posto auto), limitatamente a ciascuna pertinenza per ciascuna categoria, la regola dell'attrazione all'imposizione prima casa andava limitata ai soli beni pertinenziali classificati nelle categorie C2, C6 e C7.

E questo anche considerato (sempre secondo l’Ufficio) che la stessa Risoluzione chiariva che il regime di favore c.d. "prima casa" si poteva estendere anche ai terreni, quali aree scoperte pertinenziali, solo ove gli stessi risultassero "graffati" al fabbricato e cioè censiti al catasto urbano unitamente al bene principale (cfr. Circolare n. 38/E del 12 Agosto 2005), mentre, in mancanza di tale requisito, le aree in questione non potevano considerarsi, ai fini dell'agevolazione, "pertinenza" di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso, non rilevando che il terreno fosse iscritto, autonomamente, al catasto terreni del Comune.

La Commissione Tributaria Provinciale rileva, in contrario, che l'art. 1 della Tariffa - Parte Prima del DPR 26 aprile 1986 n. 131 non limita affatto la regola dell'attrazione all'imposizione prima casa ai soli beni pertinenziali classificati nelle categorie C2, C6 e C7, laddove la norma, lungi dal derogare alla regola generale per cui il bene pertinenziale segue il regime di tassazione di quello principale, si limita ad indicare che per i beni C2, C6 e C7 l'agevolazione spetta per uno solo per tipo. Il che, secondo la CTP, equivaleva a dire che il legislatore aveva inteso semplicemente stabilire che per tali beni la regola generale subisse una limitazione, nel senso che la stessa rileva relativamente ad un solo bene pertinenziale, non volendo però certo intendere che la regola delle pertinenze agevolabili sia limitata solo a tali ipotesi.

Conclusioni - Ciò che dunque rileva è il carattere oggettivamente e soggettivamente stabile e durevole del vincolo di destinazione, cosicché non ne sia possibile la caducazione, se non a mezzo di una radicale trasformazione del bene.

L'attribuzione della qualità di pertinenza (anche ai fini dell’estensione dell’agevolazione prima casa) si fonda, in sostanza, su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale.

La prova della destinazione del terreno a pertinenza, trattandosi di agevolazione fiscale, deve essere fornita dal contribuente.
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