31 luglio 2019

Agevolazione “prima casa”: possibile anche per acquisto di altro immobile

Fruibile ove ricorrano nuovamente le condizioni per l’agevolazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Qualora sia acquistato un immobile con le agevolazioni previste per la “prima casa” e si intende acquistarne un altro, per poter usufruire nuovamente delle agevolazioni in commento è necessario provvedere alla vendita della precedente abitazione, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite dalla Nota II-bis.

Inoltre, si può usufruire del credito d’imposta previsto a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni “prima casa”, dettate dalla citata Nota II-bis.

Questo è ciò che si evince dalla Risposta n°241/2019.

Quesito
L’istante nel 2001 ha acquistato insieme al coniuge, in regime di separazione dei beni, ciascuno per la quota del 50%, un immobile (A/2) fruendo delle agevolazioni “prima casa”. Nel 2013 gli stessi hanno acquistato, sempre al 50%, un garage (C/6) come pertinenza dell’abitazione.
I coniugi hanno intenzione di vendere l’abitazione acquistata e di mantenere la proprietà del solo garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione che sarà da loro acquistata, per la quota del 50% ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione della attuale “prima casa”.

L’istante chiede di sapere se possa fruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” per il suddetto acquisto e del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n.448.

Parere dell’Agenzia
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

La citata Nota detta i requisiti e le condizioni previste per fruire dell’agevolazione, che trovano applicazione anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile agevolato. L’acquisto della pertinenza può essere effettuato anche con atto separato rispetto all’acquisto dell’immobile principale.

Tra le condizioni previste dalla suddetta Nota vi sono quelle relative alla titolarità di diritti su immobili da parte dell’acquirente.
La lettera b) stabilisce, quale condizione ostativa alle agevolazioni, la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Tale disposizione esclude, quindi, l’agevolazione nell’ipotesi di titolarità di altro immobile nel Comune nel quale si acquista.

La lettera c) prevede come causa di esclusione dalle agevolazioni la titolarità, pure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato “prima casa”.

Con riferimento al quesito posto, con la presente istanza d’interpello, in cui i coniugi, prima dell’acquisto della nuova abitazione, provvedano alla vendita della precedente abitazione, acquistata con le agevolazioni “prima casa”, ad eccezione del garage, si osserva che i medesimi, non risultando più titolari della proprietà dell’abitazione agevolata, possono nuovamente richiedere l’applicazione dell’agevolazione in relazione all’acquisto della nuova casa d’abitazione, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis.

L’articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni “prima casa”, dettate dalla citata Nota II-bis.

È attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2 %, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR e del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 7 della citata Legge n. 448 del 1998.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy