26 luglio 2018

Agevolazioni per investimenti in imprese sociali: cosa cambia dopo il decreto correttivo

Autore: Pasquale Pirone
Tra gli ambiti di intervento del Decreto Legislativo (varato dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018) che introduce disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 112/2017 (riguardante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale), vi rientrano anche le agevolazioni fiscali riconosciute a chi investe in questa tipologia di imprese.

In particolare è ampliata la platea di imprese sociali che ricevendo investimenti danno diritto a godere della detrazione/deduzione di cui all’art. 18 (commi 3 e 4) del citato D. Lgs. n. 112/2017.

Le agevolazioni - Al richiamato comma 3 art. 18 è disposto che dall'IRPEF si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000.

Con riferimento ai soggetti IRES, il successivo comma 4 prevede una deduzione, pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. In tal caso, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000.

In entrambi i casi, nella formulazione previgente il decreto correttivo del 17 luglio 2018, il legislatore stabiliva che, ai fini del diritto al beneficio, è necessario che l’impresa sociale in cui si effettua l’investimento abbia acquistato tale qualifica solo successivamente al 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017) e che sia costituita da non più di 36 mesi dalla medesima data. Inoltre, l’investimento va mantenuto per almeno 3 anni (pena la decadenza dall’agevolazione e la restituzione dell’importo già detratto/dedotto.

Cosa cambia - Il decreto varato pochi giorni fa, interviene proprio sui predetti vincoli temporali. Nel dettaglio è stabilito che diventano agevolabili solo gli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017in favore delle imprese sociali cheabbiano acquistato tale qualifica da non più di 5 anni (la formulazione originaria diceva, invece, che erano agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che avessero acquisto la qualifica di “sociale” solo dopo il 20 luglio 2017 e che fossero costituite da non più di 36 mesi). In questo modo, come affermato anche dal Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa relativo al decreto in esame, quest’ultimo si allinea alla disciplina prevista già per le start-up innovative (art. 25 del D.L. n. 179/2012).

Infine, il decreto interviene anche sul periodo minimo di mantenimento dell’investimento passando da 3 a 5 anni. Dunque, vincolo temporale più ampio per il contribuente/investitore.
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