4 giugno 2018

Amministratore in conflitto d’interessi. Responsabilità solo se c’è danno

Cassazione Civile, ordinanza pubblicata il 1° giugno 2018

Autore: Paola Mauro
Il silenzio sul conflitto di interessi non configura la responsabilità dell’amministratore se la società non dimostra il danno e il nesso causale. È quanto emerge dall’Ordinanza n. 14072/18 della Sesta Sezione Civile – 1 della Corte di Cassazione.

Una società di capitali ha proposto azione di responsabilità contro l’ex amministratore delegato, sulla base della contestazione di aver agito in conflitto interessi, avendo omesso di riferire in ordine ai rapporti di parentela sussistenti con un membro dell’organo di consulenza incaricato di esaminare la convenienza di un’operazione di finanziamento nei confronti di società estere.

Il Tribunale adito ha ricondotto la fattispecie alla violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 2391 cod. civ.1 e ha rigettato la domanda di risarcimento argomentando che, nell’ambito della generale azione di responsabilità disciplinata dall’art. 2392 cod. civ.2, spetta alla società l’onere della prova, nella specie non assolto, in ordine al danno patito e al nesso causale.

Ebbene, l’appello proposto dalla società è stato respinto e di conseguenza la controversia è approdata in cassazione, però senza miglior fortuna.

I giudici di merito hanno rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla società attrice, «poiché non era stata dimostrata né l’esistenza di un vantaggio patrimoniale per l’amministratore a seguito dell’operazione di finanziamento della delibera, né l’eventualità dell’adozione della delibera di finanziamento in caso di adempimento degli obblighi di informazione».

Per la Suprema Corte si tratta di una valutazione corretta poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il dato testuale della norma non permette di rilevare alcuna inversione dell’onere della prova in tema di verificazione del danno ovvero di nesso causale tra l’omissione dell’amministratore e la conseguenza dannosa. Pertanto della prova della dannosità della scelta gestionale, quale elemento essenziale della responsabilità, resta onerata la società secondo gli ordinari criteri distributivi di cui all’art. 2967 cod. civ.3

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, più un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

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1Cod. civ. Art. 2391(Interessi degli amministratori): «L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico».

2Cod. civ. art. 2392 (Responsabilità verso la società): «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale» .

3Cod. civ. Art. 2697 (Onere della prova): «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».
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