Con l’Ordinanza della Cassazione n. 734 del 7.11.2018 (dep. 15.01.2019) si pone assolutamente in linea, quanto meno a livello di argomentazione, con le Ordinanze gemelle 31.445 e 31.446/2018 entrambe del 7 novembre, solo che, mentre queste ultime affrontavano il caso di un trust di scopo, la recente ordinanza ha ad oggetto un trust familiare donatorio.
Il 13 febbraio 2008, un notaio stipulava un atto istitutivo di un trust, avente ad oggetto beni immobili siti in Pontedera (comune di Pisa), regolato dalla Trusts Jersey Law 1984.
L’atto veniva registrato con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Empoli, con avviso di liquidazione richiedeva, successivamente, il pagamento:
- dell'imposta di donazione nella misura del 6%;
- dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
L'Ufficio motivava l'avviso di liquidazione tenendo conto che la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, con la conseguenza che il conferimento dei beni nel trust va assoggettato in misura proporzionale, dovendosi, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle relative franchigie, guardare al rapporto intercorrente tra il disponente ed il beneficiario finale.
Le imposte ipotecarie e catastali erano dovute in misura proporzionale, in quanto la loro applicazione non dipendeva dall'individuazione del beneficiario finale.
Le conclusioni dell’ordinanza sono assolutamente in linea con i precedenti interventi della medesima Sez. V ed in particolare con la coppia di ordinanze di dicembre 2018.
Si tenga presente che i punti da 1.2 a 1.7 dell’Ordinanza n. 734 sono assolutamente collimanti con quelli dell’Ordinanza n. 31.445.
La sezione V, in particolare, è già intervenuta con le seguenti sentenze od ordinanze:
- Sentenza n. 21.614 del 26 ottobre 2016 (ud 5 ottobre 2016);
- Sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018 (ud 20 dicembre 2017);
- Sentenza n. 13.626 del 30 maggio 2018 (ud 4 maggio 2018);
- Sentenza n. 15.468 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018);
- Sentenza n. 15.469 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018);
- Ordinanza n. 31.445 del 5 dicembre 2018 (ud 7 novembre 2018);
- Ordinanza n. 31.446 del 5 dicembre 2018 (ud 7 novembre 2018).
Anche nel recente intervento la Cassazione evidenzia come, sulla questione concernente il momento in cui si realizza il presupposto impositivo nel caso di costituzione di un trust, si assiste, all'interno di questa Sezione, ad un apparente contrasto di vedute.
In realtà, il contrasto non esiste in quanto non si può ritenere che la fiscalità indiretta del trust possa essere risolta in modo semplicistico con la dicotomia “si paga subito” o “si paga dopo”.
A ben vedere, il pagamento dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecarie e catastali non possono prescindere da un effetto arricchitorio per cui le stesse sono dovute quando emerge in modo inequivocabile che determinati soggetti saranno arricchiti in relazione ai beni in trust in quanto questi dovranno essere loro attribuiti.
Pertanto, come chiarito dalla Sentenza n. 21.614/2016, il pagamento dell'imposta in misura proporzionale non si applicherebbe nella fase iniziale del trasferimento dei beni al "trustee" in quanto detto trasferimento avrebbe natura transitoria e non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesterebbe, solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario (Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015).
Tuttavia, ciò non esclude tout court che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subìto se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. E' il caso di recente analizzato da Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 2018, che si sostanziava in un atto costitutivo di un trust avente ad oggetto quote di partecipazione in una s.r.l. avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere proporzionalmente al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente.
In questo caso l’imposta di donazione è dovuta nella fase iniziale.
L’unica vera sbavatura dell’Ordinanza 734 è rappresentata dal fatto che le conclusioni non sono coerenti con l’iter argomentativo.
A fronte di beneficiari incerti viene accordata l’imposta di donazione nella fase dispositiva dei beni dal disponente al trustee.