9 maggio 2018

Aree di crisi complessa: ammortizzatori prorogati per un altro anno

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi l’8 maggio 2018, ha approvato, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, un decreto legge con cui si provvede a consentire la prosecuzione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali concessi alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Lo stanziamento complessivamente previsto è pari a 9 milioni di euro posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si definiscono aree industriali di crisi complessa quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale.

La complessità deriva da:
  • crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
  • grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio.

La disciplina dettata dalla Legge di Bilancio - La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha stabilito che, a sostegno dei piani di recupero occupazionale delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, le risorse finanziarie residuali ripartite tra le Regioni negli anni 2016 e 2017 per gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga possano essere destinate, nell’anno 2018, alle medesime finalità. Alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di CIGS tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2018, può così essere concesso, in deroga ai limiti di durata massima, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.

La concessione di tale ulteriore intervento è subordinata:
  • alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’intervento del Ministero dello sviluppo economico e della Regione competente;
  • alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
  • alla dichiarazione di non ricorrenza delle condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Inoltre, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014 e sempre sul presupposto che si tratti di lavoratori rientranti nell’ambito delle aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 (sul punto cfr. la Circ. INPS n. 159/2017), può essere concesso, non oltre il 31 dicembre 2018, un trattamento di mobilità in deroga della durata massima di dodici mesi. La provvidenza è subordinata all’applicazione in favore dei soggetti coinvolti di misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale fermo restando che, in caso di reperimento di una nuova occupazione, i lavoratori decadono dalla fruizione del trattamento.
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