15 giugno 2018

Aree di crisi complessa: ammortizzatori prorogati per un altro anno

Autore: Debhorah Di Rosa
Con il messaggio n. 2388 del 13 giugno 2018, l’INPS recepisce il decreto legge che ha disposto la proroga in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’8 maggio 2018, ha infatti approvato, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, un decreto legge con cui si provvede a consentire la prosecuzione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali concessi alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Lo stanziamento complessivamente previsto è pari a 9 milioni di euro posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La proroga può essere autorizzata dalle Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle stesse Regioni, per un periodo massimo di 12 mesi.

Al riguardo giova ricordare che si definiscono aree industriali di crisi complessa quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale, a seguito della crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto o di una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio.

La disciplina dettata dalla Legge di Bilancio - La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha previsto che le risorse finanziarie residuali ripartite tra le Regioni negli anni 2016 e 2017 per gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga possano essere impiegate, nell’anno 2018, per concedere, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di CIGS tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2018, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.

La concessione di tale ulteriore intervento è subordinata:
  • alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’intervento del Ministero dello sviluppo economico e della Regione competente;
  • alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
  • alla dichiarazione di non ricorrenza delle condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Chiarimenti applicativi forniti dall’INPS - Le istruzioni fornite dall’INPS, in particolare, spiegano che non è più considerato determinante, per la legittimità del provvedimento regionale di concessione, la data di emanazione del provvedimento medesimo, bensì il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga: la proroga può riguardare esclusivamente i c.d. “decreti a cavallo”, che hanno inizio nell’anno 2016 e durata con effetti per tutto il 2017.

A far data dal 10 maggio 2018, data di entrata in vigore del decreto, le Regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017.

Un’altra rilevante conferma che arriva dall’INPS è che rimangono validi i provvedimenti emanati fino alla data del 9 maggio 2018.
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