4 ottobre 2018

Art bonus anche per il restauro della fontana

Autore: Mattia Gigliotti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 20 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, ha dato soluzione ad un quesito inerente la fruizione dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ArtBonus) che, ricordiamo, prevede un credito d’imposta nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.

Più nel dettaglio, l’istante - un’associazione culturale con personalità giuridica privata avente ad oggetto il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico pertinente il territorio regionale - si è rivolta all’Amministrazione finanziaria per sapere se i finanziamenti che intende raccogliere, sotto forma di erogazioni liberali effettuate da enti pubblici territoriali, enti privati e persone fisiche, per il restauro di una fontana rientrante nel novero dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, possano beneficiare della agevolazione in commento.

Tuttavia prima di illustrare le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate è necessario chiarire alcuni aspetti inerenti la questione oggetto del quesito.

Anzitutto, per la realizzazione dei lavori di restauro, l’Associazione si avvale di fondi ottenuti attraverso le contribuzioni volontarie degli associati ed eventualmente di terzi.

Inoltre, per l’esecuzione materiale dei lavori, ha stipulato una Convenzione con un Consorzio - ente consortile pubblico ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali - in base alla quale dovrà svolgere le attività di committenza, sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi di restauro e manutenzione, oltre che provvedere al controllo sulla esecuzione delle attività.

Tra i componenti del Consorzio, che tra l’altro è affidatario del complesso monumentale, figura anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) che in data 6 febbraio 2017 ha autorizzato il progetto di restauro presentatogli dall’istante nel 2016.

A parere dell’istante, i soggetti che effettueranno erogazioni liberali a suo favore per il finanziamento del progetto di restauro descritto possono beneficiare dell’art-bonus in quanto le erogazioni sono dirette a finanziarie un intervento su un bene culturale pubblico realizzato in stretto collegamento col Consorzio affidatario del bene.

Nel dare risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate - richiamando altresì la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 – precisa che l’ArtBonus di cui al primo comma dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

L’Agenzia, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, si è rivolta al MIBAC per un parere.

Quest’ultimo ha rilevato che l’istante nello stipulare la Convenzione ha assunto l’obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori di restauro e in tale ambito intende raccogliere finanziamenti in forma di erogazioni liberali da parte di mecenati al fine di sostenerne i relativi costi.

Inoltre, giacché conferite a un soggetto (l’Associazione istante) che può essere considerato, ai sensi della predetta Convenzione “quale affidatario del bene ai fini dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 83 del 2014”, a parere del MIBAC eventuali erogazioni liberali effettuate in favore dell’Associazione per la realizzazione del progetto di restauro e manutenzione della Fontana (bene culturale pubblico) possono essere ammesse al beneficio in esame.

Nel parere viene, poi, precisato che l’affidatario destinatario delle erogazioni agevolabili è vincolato all’utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella richiamata Convenzione per l’esecuzione del progetto così come approvato dalla Soprintendenza e che, in ogni caso, le donazioni dovranno avere quale causale del versamento l’esplicito riferimento agli interventi in oggetto. Pertanto sarà cura dell’istante produrre in tali casi una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato in modo inequivocabile, che si tratta di erogazione liberale per il restauro della Fontana, bene culturale di appartenenza pubblica.

Per tutto quanto sopra esposto, dunque, a parere dell’Agenzia delle Entrate le eventuali erogazioni liberali in favore dell’associazione per il restauro della fontana possono essere ammesse al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
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