23 novembre 2018

Art-bonus. Arrivano nuovi chiarimenti

Delineato l’ambito oggettivo delle erogazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
In materia di art-bonus, una fondazione che opera come centro di formazione e ricerca non può essere considerata istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo secondo il quale sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali; di fatto saranno ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus solamente le erogazioni liberali destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici eventualmente ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.
È questo uno dei principali chiarimenti forniti ieri dall’Agenzia delle entrate con due distinte risposte, la n°78 e la n°81.

L’art-bonus - L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e ss.mm.ii, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo […]”. Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.

Come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

I casi affrontati – Oltre al caso già citato in premessa, l’Agenzia delle entrate, sempre in materia di art-bonus, si è soffermata, con la risposta n° 81, sulla questione posta da un comune proprietario di una chiesa, edificio annoverabile tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, oggetto di interventi di restauro. È stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se le spese riguardanti l’incarico per la progettazione dei lavori di restauro ricadono nelle agevolazioni previste dalla citata legge n. 83 del 2014 relativamente alle erogazioni liberali ricevute da terzi per il finanziamento di tali spese.

L’Amministrazione finanziaria, sentito il MIBACT, ha chiarito che le erogazioni liberali destinate al restauro dell’edificio monumentale sopra decritto sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell’istanza di interpello rientrano tra quelli espressamente previsti dalla normativa di cui all’art-bonus.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy