29 settembre 2018

Art-bonus: i chiarimenti del Fisco

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la risposta n.18 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ArtBonus).

In particolare, il chiarimento muove dalla richiesta di un’associazione non riconosciuta, operante nel settore della cultura musicale, che si è rivolta all’Amministrazione finanziaria per sapere se le erogazioni liberali ricevute da enti pubblici territoriali, enti privati e persone fisiche - in veste di finanziatori delle manifestazioni culturali, concerti e rassegne dalla stessa organizzati - possano beneficiare dell’agevolazione ArtBonus.

Consapevole che la norma istitutiva dell’agevolazione impone ai beneficiari delle erogazioni liberali di dare evidenza di quanto ricevuto attraverso un apposito portale gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, il dubbio dell’associazione deriva dal fatto che non è riuscita a registrarsi al suddetto portale (www.artbonus.gov.it).

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate, ricorda anzitutto che l’agevolazione in commento prevede un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.
Successivamente, richiamando anche il contenuto della Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, precisa che il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Infine, per una definizione condivisa della questione, ha chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC).

Il MIBAC, nel fornire il suo parere, ha ritenuto opportuno ricordare che la disciplina relativa all’agevolazione Art-Bonus è stata recentemente integrata da quella contenuta nella legge 22 novembre 2017, n. 175 “in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, attraverso la quali è stata prevista l’estensione dell’agevolazione fiscale alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione”.

Con riferimento agli eventi “festival”, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della legge n. 175 del 2017, è stato precisato che l’agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.

Nel caso di specie, a parere del suddetto ministero, l’Associazione in oggetto non risulta rientrare nelle categorie previste dalla citata legge n. 175 del 2017 e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della medesima non sono ammissibili al beneficio fiscale in questione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy