7 novembre 2018

ASD. Il verbale d’assemblea dà ragione al fisco

Per i debiti fiscali c’è la responsabilità solidale e illimitata dei rappresentanti legali

Autore: Paola Mauro
La responsabilità per le imposte e le sanzioni accertate a carico di un’Associazione sportiva dilettantistica ricade anche sui membri del Consiglio Direttivo, qualora il Fisco provi che erano in carica nel periodo considerato.
È quanto emerge dalla sentenza n. 469/01/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/91.

L’Ufficio ha accertato il superamento del plafond annuale di 250mila euro e ha tassato l’Associazione sportiva dilettantistica come reddito d’impresa, notificando il relativo atto a un componente del Consiglio Direttivo, in quanto soggetto ritenuto personalmente e solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 38 del Codice civile.
  • La norma citata sopra recita: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Ebbene, la persona fisica destinataria dell’atto impositivo in questione ha negato di aver fatto parte del Consiglio Direttivo dell’ASD, allegando a tal fine una visura della Camera di Commercio. Ha quindi dedotto l’illegittimità della pretesa fiscale nei suoi confronti, per l’assenza dei presupposti giuridici per affermare una sua personale e solidale responsabilità per le imposte e le sanzioni accertate nei confronti dell’Associazione.

Tuttavia, in giudizio, la partecipazione del ricorrente nel periodo d’imposta considerato (2011 e 2012) al Consiglio Direttivo dell’ASD è emersa oltreché dal quadro RO del Mod. Un. ENC/2011 anche dal verbale di assemblea ordinaria dei soci del 25/10/2011, in cui all'unanimità era stato votato il rinnovo fino al 2014 del Consiglio Direttivo in scadenza, composto anche dal ricorrente.
La Commissione bresciana ha ritenuto che detto verbale, registrato e firmato dal presidente dell’ASD e dal segretario, non dovesse contenere anche la firma dei consiglieri per la sua validità e che pertanto fosse pienamente utilizzabile dall’Ufficio per dimostrare che il ricorrente, negli anni considerati, avesse fatto parte del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Osserva il Collegio giudicante che: «Circa la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., l'Ufficio ha evidenziato che sebbene sia vero che la oramai costante giurisprudenza di legittimità la lega non alla carica rivestita nell'ente ma al concreto compimento di atti di gestione, è altrettanto vero che l'applicazione del principio ai debiti tributari avviene con tutta la specificità imposta dalla caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. La Suprema Corte ha infatti rilevato che “il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Ciò nondimeno, il richiamo all'effettività dell'ingerenza - implicito nel riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione", contenuto nell'art. 38 c.c. - vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (v. Cass. 5746/07)” (Cass., n. 20485/2013 cit.). La Cassazione, in sostanza, considerato che i debiti d'imposta non sorgono per atto negoziale ma per legge, al verificarsi del relativo presupposto, riconosce che degli stessi (come pure delle correlate sanzioni) non può che essere chiamato a rispondere il soggetto che “in forza del ruolo rivestito” ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato».

Visto quanto sopra e rilevato che il ricorrente non è entrato nel merito delle contestazioni accertate, la CTP di Brescia ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, la Commissione ha liquidato le spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

I recenti interventi della Cassazione - Riguardo alla portata applicativa dell’art. 38 cod. civ. si segnalano anche due recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte.
Con l’ordinanza n. 16221/2018 la Suprema Corte (Sez. 5 civ.) ha precisato che, in tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilità dell'ente, ex art. 38 co. 1 c.c., per le obbligazioni e i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche "di fatto” e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti - e in concreto - l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.

Con la sentenza n. 4478/2018 la Suprema Corte (Sez. 6-5 civ.) ha invece affrontato la questione della responsabilità del legale rappresentante subentrante, affermando che in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere e a presentare la dichiarazione dei redditi e a operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.
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