11 settembre 2018

ASD: l’agevolazione istituzionale

Autore: Gianfranco Antico
La circolare n.18/E del 1° agosto 2018 – che ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito al regime fiscale del mondo dello sport -, si è soffermata, altresì, sull’agevolazione di cui al comma 3 dell'art.148 del T.U.n.917/86, norma che prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, "nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (…)".

In pratica, sono non imponibili ai fini IRES talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti, analiticamente indicati nella circolare n.18/2018:

a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche);
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".


Detta disposizione agevolativa è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'art.90 della legge n. 289 del 2002.
Ribadiscono i tecnici delle Entrate che, ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, “l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente”.

In base a tali principi, sono state escluse dall'ambito applicativo del richiamato art.148, comma 3, del TUIR, “ad esempio, le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività”.

A tale riguardo, la maxi circolare n.18/2018 precisa “che l'attività di somministrazione di alimenti o bevande resa in locali interni all'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, anche se svolta nei confronti dei propri soci o associati, deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR”.

Resta ferma, comunque, l'esclusione da IRES dei proventi delle somministrazioni di alimenti e bevande qualora siano rese in occasione dell'evento sportivo e in concomitanza con lo svolgimento dello stesso in conformità alle condizioni ed ai limiti posti dall'art.25, comma 2, della legge n. 133 del 1999.

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora rese in favore delle categorie di soggetti indicati dal comma 3 dell'art.148 del TUIR, potranno considerarsi decommercializzate ai sensi della disposizione in esame.

Il regime agevolativo di cui all'art.148, comma 3, del TUIR si applica a condizione che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole, individuate dal comma 8 dell'art.148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (attualmente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.


In capo agli enti che, essendo in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'art.148 del TUIR, grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.
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