7 maggio 2018

Assunzioni congiunte in agricoltura: chi è e come opera il referente unico

Autore: Debhorah Di Rosa
L’assunzione congiunta in agricoltura è una opportunità per i datori di lavoro del settore che possono instaurare rapporti di lavoro “congiunto” in agricoltura con il medesimo lavoratore dipendente, per lo svolgimento di attività subordinata presso le aziende dei soggetti coobbligati all’assunzione.

Tale facoltà è riservata alle aziende agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
  • a) appartenenza allo stesso gruppo di imprese;
  • b) adesione ad un contratto di rete che includa, almeno per il 50%, imprese agricole; si tratta di realtà produttive nelle quali le aziende hanno tra di loro rapporti di collaborazione od interdipendenza, in termini di scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, diversi ed ulteriori rispetto allo scambio delle prestazioni e dei beni ed alle relazioni di concorrenza di mercato. Il contratto di rete è soggetto a determinati requisiti di forma (generalità dei contraenti, obiettivi, diritti ed obblighi delle imprese, ecc.), pubblicità (registrazione presso l’ufficio registro di competenza in relazione alla sede di ogni azienda firmataria);
  • c) medesimo assetto proprietario;
  • d) titolarità di soggetti diversi ma legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado: a norma del codice civile, la parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona; i gradi si contano calcolando le persone e non considerando lo stipite. L’affinità, invece, è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge; per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge.

N.B.: a tutela dei lavoratori dipendenti è previsto che tutti i datori, indipendentemente dalla durata della prestazione resa in favore dell'uno o dell'altro, sono solidalmente responsabili dell’intera obbligazione contrattuale, sotto il profilo sia previdenziale che normativo.

Definizione di azienda agricola – A norma del Codice Civile, è imprenditore agricolo chi coltiva il fondo, esercita la silvicoltura, o alleva animali e svolge le attività connesse. Sono altresì agricole:
  • le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
  • le attività connesse esercitate dallo stesso imprenditore agricolo e finalizzate alla manipolazione, alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione di prodotti che si riferiscono a quelle sopra indicate;
  • le aziende agrituristiche che svolgono l’attività di ricezione e di ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell’allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Il referente unico - Può essere “referente unico” il soggetto che è tenuto ad effettuare materialmente tutti gli adempimenti: può anche trattarsi di un’azienda non agricola ma che deve necessariamente essere già iscritta come datore di lavoro presso una delle gestioni previste dall’istituto e dunque essere in possesso di CIDA oppure almeno di numero di matricola.

Esso può identificarsi con:
  • l’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
  • il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
  • il soggetto individuato da uno specifico accordo o contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Il “Referente Unico” è dunque tenuto anche alla trasmissione telematica della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).

Presentazione della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG) - Il “Referente Unico” è tenuto a trasmettere le denunce trimestrali della manodopera agricola DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”, accreditandosi con il CIDA appositamente rilasciato e riportando, per ogni lavoratore:
  • il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore;
  • i codici CIDA dei co-datori di lavoro presso i quali il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”;
  • C.F./P.I. dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
  • Codice “UNILAVCong” (cfr. D.D. Ministero del Lavoro n. 85 del 28 novembre 2014) del lavoratore assunto congiuntamente.

Al momento della trasmissione della denuncia DMAG, i dati sopra indicati saranno oggetto di una verifica di congruità con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia con riferimento ai co-datori di lavoro che ai lavoratori assunti congiuntamente.

Tabella 1. Criteri di individuazione del referente unico
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy