21 gennaio 2019

Atti ASD: la manovra li esenta dal bollo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con il comma 646 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), il Legislatore estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) senza fine di lucro riconosciute dal CONI. E’, una delle novità contenute nella Manovra di Bilancio di quest’anno.

In termini di numeri, come si evince dal dossier alla manovra stessa, emerge che sulla base dei dati acquisiti dai soggetti interessati dalla misura in commento, la potenziale platea dei beneficiari sarebbe pari a 25.000 soggetti ed ipotizzando un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro si stima una perdita di gettito, a partire dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.

Cosa aveva detto l’Agenzia delle Entrate –Con la Manovra 2019, si è, dunque, intervenuti modificando l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni.
Come già fatto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E/2018, si ritiene utile riportare l’evoluzione normativa che ha interessato il citato art. 27-bis anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 contenente il riordino della disciplina del Terzo settore.
L’articolo 27-bis (che dispone l’esenzione dall’imposta di bollo) è stato originariamente inserito nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972 dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (contente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed aveva un ambito soggettivo di applicazione limitato esclusivamente agli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).".

Successivamente, l’articolo 90, comma 6, della Legge n. 289/2002, ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari dell’esenzione, facendovi rientrare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche le “federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Da ultimo, il D.Lgs. n. 117/2017 ha riproposto, ampliandola sotto l’aspetto oggettivo, l’esenzione già prevista dall’articolo 27-bis e ciò è avvenuto ad opera dell’articolo 82, che, al comma 5, con cui si stabilisce che sono esenti da imposta di bollo “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1” (ossia gli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

Il successivo articolo 102 dello stesso D.Lgs. n. 117 ha altresì disposto l’abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997, compresa, quindi, anche l’abrogazione dell’art. 17, che, come detto, aveva introdotto, a favore delle ONLUS, l’esenzione per gli atti e documenti indicati nell’art. 27-bis della Tabella.

Le norme sopra richiamate, tuttavia, non hanno interessato l’esenzione dall’imposta di bollo per “gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, introdotta, invece, dall’articolo 90, comma 6, della Legge n. 289 del 2002, ovvero da una disposizione differente da quella abrogata dall’articolo 102, del D.Lgs. n. 117/2017.
Con la Circolare 18/E/2018, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come “pertanto l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti e documenti indicati nell’articolo 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, in favore delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sia ancora in vigore”.
Con l’intervento contenuto nella Manovra di Bilancio 2019, invece, espressamente si sancisce l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti posti in essere, o richiesti, dalle ASD senza fine di lucro riconosciute dal Coni.

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