16 giugno 2018

Atti impositivi. Invio multiplo con prova all’ufficio

Autore: Paola Mauro
Qualora l’Amministrazione finanziaria notifichi più atti in un unico plico, in caso di contestazione da parte del contribuente è tenuta a provare il contenuto multiplo. È quanto emerge dalla lettura dell’Ordinanza n. 15261/18 della Corte di Cassazione (Sez. 6-5).

Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria conseguita all'emissione di due cartelle di pagamento, deducendo di non averle ricevute. La CTP ha respinto il ricorso, ma la CTR ha accolto l'appello della parte privata, sostenendo che l'Agente per la riscossione non aveva fornito prova che il plico recapitato contenesse le due cartelle oggetto di contestazione.

Ebbene, l’Agente per la riscossione ha proposto ricorso alla Suprema Corte, deducendo la violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, 148 149 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2700 c.p.c. Il ricorso dell’amministrazione è stato accolto, con rinvio della causa alla CTR per nuovo giudizio. Quest’ultimo si è chiuso in senso sfavorevole al contribuente, sicché la parola è tornata nuovamente alla Suprema Corte, che, con l’ordinanza in esame, ha disposto un secondo rinvio ai giudici di appello.
  • Il Collegio di legittimità, valutando la decisione assunta dalla CTR in sede di rinvio, ha ritenuto fondato il motivo con il quale il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe motivato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Agente della riscossione in modo apodittico, illogico ed insufficiente.

Nell’Ordinanza n. 15261/18 i Massimi giudici affermano, fra l’altro, che, ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, affinché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, a ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

In definitiva, a parere degli Ermellini, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell'avviso di ricevimento - in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell'invio multiplo – in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione (Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012); «per converso, la CTR ha individuato in modo assiomatico e probabilistico gli ulteriori elementi, finendo in tal modo per restituire un valore oggettivo all'unico riscontro (la pluralità delle indicazioni sull'avviso di ricevimento) che la parte rescissoria della sentenza di legittimità aveva già dichiarato incapace di costituire ex se il fatto noto».

In conclusione, la Commissione Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, dovrà assumere una nuova decisione.
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