28 agosto 2018

Atto di accertamento affisso al portone condominiale: la notifica è nulla

Autore: Redazione Fiscal Focus
È nulla la notifica dell'atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria se l'avviso di deposito è affisso al portone condominiale del contribuente invece che alla porta di casa; la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21071, del 24 agosto 2018, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente.

Il contenzioso - La Corte di appello ha rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza dei giudici di prime cure avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per IVA relativo all'anno di imposta 2001. Con tale atto l'erario recuperava la differenza di imposta IVA tra quella agevolata del 4% concessa al momento dell'acquisto dell'immobile per cui è causa e quella del 10% (in misura ordinaria) dovuta a seguito del mancato trasferimento della residenza da parte dei contribuenti accertati nell’immobile acquistato con il beneficio delle agevolazioni fiscali, oltre a irrogare le sanzioni di legge.
Avverso la sentenza sfavorevole l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione.

Le motivazioni del ricorso - L’Agenzia delle Entrate censura nel ricorso, in particolare, quanto affermato dal giudice di secondo grado il quale avrebbe errato nel ritenere che la procedura di notifica adottata dal messo notificatore (che ha attestato di non aver affisso alla porta dell'abitazione delle contribuenti l'avviso di deposito dell'atto notificato presso la Casa Comunale in quanto nel condominio ove le stesse risiedevano nessuno ha aperto il portone) sarebbe viziata da tale omissione, risultando quindi priva di effetti.

L’analisi della Cassazione - I giudici di legittimità osservano che la vicenda appare chiaramente ricostruita nella sentenza impugnata: tentata la notifica presso la residenza delle contribuenti da parte del messo notificatore, constatata l'irreperibilità temporanea dei soggetti destinatari dell'atto, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a seguire la disciplina di cui all’art. 140 del c.p.c., che afferma che in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo un avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento; questi però non ha nel presente caso affisso l'avviso di deposito al portone condominiale ove risiedevano le contribuenti e neppure ha potuto (stante il fatto documentato che nessuno ebbe ad aprire il portone) operare tale affissione alla porta dell’abitazione (di fronte alla quale non ha potuto ovviamente giungere risultando chiuso il portone e non potendo certo questi procedere alla forzatura).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità "è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (cfr. Cass. n. 1238/2014).

In particolare, la Cassazione ha anche chiarito, estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi, che ‘'la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014). È il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell’esercizio del diritto di difesa cui sono parametrate tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si precisa "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante” (Cass. n. 10445/2011), situazione che peraltro è espressamente dedotta nel caso in esame avendo da un lato le contribuenti tempestivamente impugnato l'atto, dall’altro avendo esse sia in Cassazione che nei gradi di merito eccepito anche l'intervenuta decadenza dell'Erario dal potere accertativo.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate contesta la statuizione della CTR, secondo la quale il difetto di affissione dell'avviso al portone del condominio (al quale avrebbe dovuto rivolgere la sua attività il notificatore) ha provocato il vizio del procedimento di notificazione, sostenendo in sintesi che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto necessaria e fondamentale, ai fini della regolarità della notifica, l'affissione alla porta dell'abitazione da parte del messo dell'avviso dell’avvenuto deposito del piego notificando presso la Casa Comunale; nella situazione data, si sarebbe in concreto verificata una materiale impossibilità di procedere all'affissione alla porta dell'abitazione, non avendo nessuno aperto il portone del condominio al messo.

Le conclusioni - I giudici di legittimità rilevano che, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'affissione dell'avviso di deposito al portone dell'edificio rispetta quanto previsto dall’art. 140 del c.p.c. nel solo caso in cui l'edificio si identifichi con l'abitazione. Ma quando, come nel caso in esame, si tratti di "portone di un edificio in condominio" nel quale è sita l'abitazione del destinatario, l'affissione dell'avviso al portone comune non assolve la funzione che l'art. 140 sopra citato attribuisce all'affissione alla porta di casa; ciò a causa della inidoneità del luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto sia per carenza di una immediata percepibilità di riferimento dell'avviso al destinatario dell'atto, in quanto oltre quel portone vivono più soggetti, non uno solo che per la elevata possibilità dell'asportazione dell'avviso da parte di altri; proprio tali altri soggetti che vivono nel condominio potrebbero (in buona fede o per altre ragioni, sia pur meramente emulative) sottrarre o sopprimere l'avviso destinato al notificatario.

La giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda i provvedimenti impostivi, afferma che la nullità della notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere.
La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio.
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