28 marzo 2018

Avviso di presa in carico. Sì al ricorso

Autore: Paola Mauro
L'avviso di presa in carico notificato dall’Agente della riscossione può essere autonomamente impugnato in CTP qualora sia mancata la rituale notifica dell'atto presupposto. Lo precisa la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza n. 13/01/18, depositata il 28 gennaio.

Una società è stata interessata da due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto per gli anni 2011 e 2012 l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA, previsto dall'art. 41 D.L. n. 331/93, per non avere fornito la prova dell’effettiva uscita delle merci commercializzate dal territorio italiano.

Il giudizio in esame ha a oggetto l’avviso di presa in carico notificato dall’Agente della riscossione alla società in questione, che ha proposto ricorso, sul presupposto della inesistenza/nullità o comunque invalidità/irritualità della notifica dell'atto prodromico (intimazione di pagamento), asseritamente notificato nel dicembre 2016.

Ebbene, per i giudici di primo grado, il suddetto rilievo è fondato, posto che dalla documentazione in atti emerge che l'intimazione di pagamento non è stata notificata presso la sede della società e neppure presso il legale rappresentante, con violazione della disciplina dell'art. 145 c.p.c.

Qualora, come accaduto nella specie, la notifica presso la sede della società risulti impossibile, la stessa deve essere eseguita nei confronti della persona fisica legale rappresentante. E se non è possibile procedere nemmeno con questa modalità, la notifica deve avvenire secondo il disposto dell'art. 140 c.p.c..; ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale, la notifica deve effettuarsi ai sensi dell'art. 60/c.1, lett. e), D.P.R. 600/1973 e la notificazione si intende perfezionata decorso l'ottavo giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune.

Nel caso in esame la sequenza procedimentale sopra descritta è stata disattesa dall’agente notificante il quale, preso atto del trasferimento della società, non ha proceduto con la notifica al rappresentante legale, bensì all’avvocato di fiducia.

Pertanto, la Commissione ritiene di avere buone ragioni per accogliere il ricorso avverso l'avviso di presa in carico, stante la irrituale notifica dell’atto prodromico.

La Commissione rileva «che secondo l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, di merito e di legittimità, ogni atto, anche impoesattivo, è impugnabile, benché non ricompreso nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/92, qualora il contribuente denuncia l'omessa rituale notifica dell'atto prodromico. Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito in un caso diverso da quello che qui ne occupa, che è possibile proporre ricorso contro la cartella di pagamento non notificata, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione. Con tale pronunciamento la Corte ha conferito forza indiscussa al principio che già si era fatto strada tra i giudici di merito, secondo il quale sono impugnabili le intimazioni di pagamento e qualsivoglia atto sollecitatorio notificati dal Concessionario per la riscossione, tra i quali va senza dubbio ricompreso la comunicazione di presa in carico, qualora il contribuente non ha ricevuto la rituale notifica dell'atto prodromico. Nel caso in esame le somme prese in carico sono quelle richieste con l'intimazione di pagamento n. […] mai ritualmente notificato alla ricorrente, come dalla stessa denunciato».

Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy