27 giugno 2018

Bonus librerie: come usufruire del credito

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 130 del 07-06-2018) il decreto (del 23 aprile 2018) riguardante le disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Il credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio – Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), all’articolo 1, commi da 319 a 321, è stato introdotto il credito d’imposta istituito per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

In particolare, il comma 319 del suddetto articolo 1, dispone che, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco (tale codice per la classificazione delle attività economiche è stato introdotto dal 1° gennaio 2008 con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), è riconosciuto un credito d’imposta, nel limite di spesa di:
  • 4 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Il credito d'imposta è concesso fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.

Disposizioni applicative – Come spiegato dall’articolo 3 del decreto inerente le disposizioni applicative, recante “Parametri per il calcolo del credito d’imposta”, quest’ultimo è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:

a) Imposta municipale unica - IMU;
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
c) Tassa sui rifiuti - TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA;
g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.


Le voci sopra elencate, sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d’imposta. Occorre precisare lettere da a) a g) sopra citate, sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in questione, come precisa l’articolo 4 del decreto in esame, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione Generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (DG biblioteche e istituti culturali), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

Tali richieste devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante.

La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.
In seguito alla ripartizione, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili.
Il decreto specifica, altresì, che, qualora l'importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato riportate nella Tabella 2 che è allegata al decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

La sopra citata tabella, prevede i seguenti scaglioni con le corrispondenti percentuali:
  • fino a euro 300.000 – 100%
  • compreso tra euro 300.000 ed euro 600.000 – 75%
  • compreso tra euro 600.000 ed euro 900.000 – 75%
  • superiore a euro 900.000 – 25%.

In relazione all’utilizzo del credito d’imposta, l’articolo 5 del decreto, specifica che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto.

Inoltre, il credito d'imposta, è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Nel decreto in esame, all’articolo 6, sono previste le “Cause di revoca del credito d’imposta e recupero del beneficio indebitamente fruito”, in quanto, il riconoscimento del credito decade o è revocato:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto in esame.


Nei casi sopra prospettati, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

In seguito ai controlli effettuati, sarà la DG biblioteche e istituti culturali (come specifica l’articolo 7 del decreto, relativo al monitoraggio ed alle sanzioni), una volta accertata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta, a provvedere al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il recupero del credito indebitamente utilizzato, sarà effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato.

Infine, è compito sempre della DG biblioteche e istituti culturali – come precisato nell’articolo 8 del decreto -, di predisporre e pubblicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento, gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito d’imposta.
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