8 giugno 2018

Bonus pubblicità: a breve in Gazzetta il regolamento attuativo

Autore: Mattia Gigliotti
Con apposito comunicato apparso ieri (7 giugno 2018) sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento per l'informazione e l’editoria Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato “nuovamente” che “Il Regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali, che ha il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, è stato firmato il 16 maggio 2018 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Non appena registrato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione”.

Si ricorda, in sede di premessa che il legislatore, con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Un riepilogo del beneficio - La Legge stessa demanda ad un Regolamento di attuazione (quello di cui in premessa) il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dal legislatore.

Volendo fare una breve panoramica, in attesa che venga pubblicato il citato regolamento, il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Possono beneficiarne i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono, on le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra.

Sono ammissibili al credito gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente (l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line).

Sono, invece, escluse dal beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

La domanda di accesso - I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito stesso. Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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