22 ottobre 2018

Bonus pubblicità: entro oggi le domande per il 2018 e 2017

Autore: Pasquale Pirone
Ultimo giorno per la presentazione delle istanze per l’accesso al c.d. bonus pubblicità. Chi ha sostenuto, nel 2018 o nel periodo 24 giugno 2017 – 31 dicembre 2017, spese che danno diritto al credito d’imposta per investimenti incrementali in campagne pubblicitarie, se vuole godere del beneficio, dovrà inoltrare richiesta entro le ore 24:00 di oggi, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, con il quale oltre alla “comunicazione di accesso” si rende anche la dichiarazione sostitutiva per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che gli investimenti indicati nella domanda sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 (decreto attuativo). Al riguardo si ricorda che lo stesso dipartimento ha istituito un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale dedicato alle FAQ sul tema. La sezione è raggiungibile direttamente dal seguente link.

Ci vuole il dato storico – Istituito con il D.L. n. 50/2017, l’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta con riferimento alle spese, sostenute dal 2018, sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali), anche on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Possono beneficiarne le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il beneficio è ammesso anche sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche on-line) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

La ratio della norma che lo istituisce è rinvenibile, dunque, “nel voler premiare, attraverso la concessione dell’agevolazione fiscale, gli investimenti pubblicitari cc.dd. incrementali, in ottemperanza agli obiettivi prefissati con l’articolo 2 della legge delega n. 198 del 26 ottobre 2016”. Ciò è quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria nella Risposta n. 38/E/2018, da cui si evince, dunque, che laddove manchi il dato storico, il bonus non potrà essere riconosciuto. E’ il caso, ad esempio, delle società neocostituite. Si pensi alla società costituita nel 2016 e che ha sostenuto, nel periodo 24/06/2017 – 31/12/2017, spese che darebbero diritto al bonus. In tale ipotesi mancherebbe il dato storico (la norma, dice, infatti che il beneficio spetta a condizione che il valore dell’investimento superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016).

Misura e tempi di domanda – Il credito che verrà riconosciuto sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, da presentarsi solo per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell’operazione). E’ alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Per accedervi bisogna presentare apposita istanza ed al riguardo sono previste apposite finestre temporali. Per le spese sostenute nel periodo 24 giugno 2017 – 31 dicembre 2017, va presentata la sola dichiarazione sostitutiva e ciò va fatto entro oggi (la finestra temporale si è aperta il 22 settembre). Sempre entro oggi va presentata la comunicazione di accesso per le spese 2018, per le quali la dichiarazione sostituiva andrà, invece, inviata tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2019. Se il contribuente ha sostenuto spese sia nel 2017 che nel 2018 ed entrambe danno diritto al beneficio si dovranno presentare due istanze. In altre parole, in tal caso, il contribuente entro oggi dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva per le spese 2017 e la comunicazione di accesso per quelle 2018 (per queste ultime presenterà poi la dichiarazione sostitutiva tra il 1° e il 31 gennaio del prossimo anno). A regime la comunicazione di accesso andrà presentata tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ciascun anno mentre la dichiarazione sostitutiva tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell’anno successivo.

L’invio del modello andrà fatto telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato. Una volta presentate le domande occorrerà poi attendere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formerà (entro il 30 aprile di ciascun anno), l’elenco dei soggetti richiedenti con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. Con ulteriore provvedimento sarà poi indicato l'ammontare del credito effettivamente fruibile.
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