17 settembre 2018

Bonus pubblicità: si inizia il 22 settembre

Autore: Pasquale Pirone
Al via il 22 settembre (con termine ultimo fissato al giorno 22 del prossimo mese) le domande per l’accesso al bonus pubblicità 2018 istituito con l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni).

Si tratta del credito d’imposta riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, i cui criteri e le cui modalità di attuazione sono stati definiti con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, mentre il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 ha approvato il modello di domanda con le relative istruzioni.

Quali spese – Il beneficio è riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. L'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente. Il credito è previsto anche sugli stessi investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Sono escluse dal beneficio, invece, le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Misura del credito ed utilizzo - Il credito riconosciuto sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. È alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario, come detto, che l’ammontare complessivo degli investimenti (pubblicitari) realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. L’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (il codice tributo dovrà essere definito), presentabile solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione. Lo stesso modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

Come accedere – L’accesso al beneficio non è automatico, ma occorre presentare l’apposito modello di cui in premessa. Con tale modulistica, oltre alla comunicazione di accesso si rende anche la dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che gli investimenti indicati nella domanda sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Sono previste finestre temporali diverse per la comunicazione di accesso e per la dichiarazione sostitutiva. In particolare:
  • per gli investimenti effettuati o da effettuare quest’anno, la comunicazione per l’accesso al beneficio è da presentarsi nel periodo che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018; mentre la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° al 31 gennaio 2019;
  • per gli investimenti effettuati nel 2017 (ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017) andrà presentata la sola dichiarazione sostitutiva e ciò dovrà avvenire dal 22 settembre al 22 ottobre di quest’anno;
  • a regime, invece, la comunicazione di accesso andrà fatta nel periodo 1° marzo – 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostituiva andrà resa dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo.

Il modello andrà inviato (direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato) tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta presentato quanto richiesto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ciascun anno, forma un elenco dei soggetti richiedenti con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento sugli investimenti effettuati sarà, invece, disposto con apposito provvedimento del Dipartimento stesso pubblicato sul proprio sito istituzionale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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