20 marzo 2018

Bonus Stradivari. Domande a partire dal 26 marzo 2018

Valgono le vecchie disposizioni operative

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con apposito provvedimento pubblicato ieri l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro le disposizioni operative ai fini dell’ottenimento del bonus Stradivari, meglio conosciuto come bonus strumenti musicali, prorogato per il 2018 dalla Legge di Bilancio, confermando quanto già previsto, per le modalità di attribuzione del contributo e del relativo credito d’imposta con un ulteriore il Provvedimento, ossia il n. 50771 del 14 marzo 2017.

Normativa - La previsione del bonus strumenti musicali è da ricondurre alla Legge 208/2015 che ha istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Tale contributo è stato riproposto dalla Legge n°232/2016 che ne ha novellato le disposizioni citate, prevedendo appunto uno sconto in favore degli studenti pari al 65% del prezzo finale del bene acquistato e per un massimo di euro 2.500 rimborsato al rivenditore o al produttore sotto forma di credito d’imposta.

La Legge di bilancio 2018, Legge n°205/2017, ha prorogato bonus per l’acquisto di strumenti musicali introdotto dalla Legge n°208/2015 e riproposto con modifiche dalla Legge n°232/2016, Legge di stabilità 2017.

Le disposizioni attuative del bonus in commento sono state definite con il provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2017 nonché con la circolare adottata sempre dall’Amministrazione finanziaria in data 31 marzo 2017.

Con il provvedimento di ieri sopra richiamato vengono confermate le precedenti indicazioni operative ai fini della richiesta del bonus fiscale e viene aggiornato altresì l’elenco (allegato 1) dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale, la cui frequenza dà diritto al beneficio.

Soggetti beneficiari - Possono accedere al beneficio gli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali, e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per gli acquisti effettuati nel 2018 il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018- 2019, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento.

La procedura operativa - Per accedere al contributo in commento, erogato agli studenti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, rimborsato al rivenditore o al produttore sotto forma di credito d’imposta, lo studente dovrà richiedere al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione “per tale finalità”, da cui risulti:
  • il suo cognome e nome;
  • codice fiscale;
  • corso e anno di iscrizione;
  • lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il produttore o il rivenditore è tenuto a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA, e l’importo del contributo.

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 26 marzo 2018 (tramite Entratel o Fisconline) i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva.

Per ogni comunicazione, il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di dieci milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente; la ricevuta indicherà inoltre l’ammontare del credito spettante tenuto conto del contributo concesso allo studente nel 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del contributo concesso nel 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pertanto, la ricevuta riporterà l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016 e/o nel 2017, ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già fruito in precedenza, del quale sarà data separata evidenza.

Il credito d’imposta maturato in favore del venditore, pari all’importo dello sconto riconosciuto allo studente è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal rivenditore o produttore, dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, indicando nel modello F24 (Entratel o fisconline) il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016.

Ritornando alla Legge di Bilancio, in virtù delle previsioni contenute nella stessa, il bonus strumenti musicali del 65% sarà dunque richiedibile anche nel 2018, con uno stanziamento complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro.
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