20 settembre 2018

Bonus strumenti musicali. Il residuo concorre alla determinazione del reddito

Prevale la natura di ricavo

Autore: Mattia Gigliotti
L’importo del bonus strumenti musicali maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito del soggetto in regime semplificato per cassa e deve quindi essere inserito nel rigo RG2, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.

È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°10 adottata in seguito a specifico interpello.

Il bonus strumenti musicali - L’art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015, ha introdotto per l’anno 2016 a favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai conservatori di musica, agli istituti superiori musicali e alle istituzioni di formazione musicale, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore, ai quali viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.

Bonus prorogato anche per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente dall’art. 1, comma 626 della legge n. 232 del 2016 e dall’art. 1, comma 643 dalla legge n. 205 del 2017.

Il contributo è anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate (tramite Entratel o Fisconline) i seguenti dati:
  • il proprio codice fiscale,
  • quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
  • lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva.

Per ogni comunicazione, il sistema telematico dell’Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo. La ricevuta riporta l’importo del contributo spettante allo studente sotto forma di sconto. Il credito d’imposta maturato, pari all’importo dello sconto riconosciuto allo studente è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal rivenditore o produttore, dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, indicando nel modello F24 il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016.

L’istanza di interpello - L’istante ha emesso nell’anno 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno fruito del relativo bonus fiscale. Per tale ragione ha maturato un credito d’imposta pari all’importo dello sconto che ha applicato ai clienti. La questione verte sulla corretta indicazione nel modello Redditi PF del 2018, del credito d’imposta residuo da utilizzare in compensazione, considerando che dall’anno 2017 il contribuente ha adottato il regime contabile semplificato, applicando dunque il principio di cassa.
A tal proposito ha chiesto delucidazioni sull’eventuale compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2 ai fini dell’indicazione del credito d’imposta residuo.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che la concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita, per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo. Ne consegue che l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG2, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.
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