4 aprile 2018

Bonus trasportatori, entro il 30 aprile la domanda per il rimborso

Autore: Pietro Mosella
Relativamente ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, per usufruire del rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2018 (consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018), la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018.

È quanto emerge dalla nota n. 35398 del 27 marzo 2018, con la quale l’Agenzia delle Dogane ha comunicato le procedure per usufruire di detta agevolazione.

Modalità per usufruire del rimborso – Nella nota sopra citata, l’Agenzia delle Dogane, informa che sul proprio sito ufficiale www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2018.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si ricorda, invece, che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Il rimborso – In considerazione dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante – spiega ancora la nota in esame - e del consolidamento del beneficio fiscale di cui si tratta nel Testo Unico delle Accise ad opera dell’articolo 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, è specificato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018, in attuazione dell’articolo 24-ter, comma 1, del D.lgs. n. 504/95.

Per ottenere il rimborso relativo all’importo sopra indicato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti aventi diritto, devono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre
2000) entro il suddetto termine del 30 aprile 2018.

Per fruire dell’agevolazione, con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta, invece, l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Gli aventi diritto all’agevolazione – Nella nota in esame, l’Agenzia delle Dogane ricorda anche i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione. Il beneficio, infatti spetta per:
a) L’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) L’attività di trasporto persone svolta da:
  1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.lgs. n. 422 del 1997;
  4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

La documentazione – In merito alla giustificazione degli avvenuti consumi, quanto alla documentazione da utilizzare, è stato confermato nella nota che:
  • gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
  • i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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