L’Agenzia delle Entrate, con due distinte Risoluzioni pubblicate ieri (nn.
105 e
106), ha reso disponibili il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante a titolo di
Bonus Tv (ossia lo sconto praticato dai rivenditori per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2) e il codice tributo per il
versamento delle tasse scolastiche.
Risoluzione n. 105/2019 - Le modalità per l'erogazione del contributo per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 sono state approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2019.
In particolare, l’articolo 2 del citato decreto interministeriale prevede che :
- “Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. (…)”;
- ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica contenente le informazioni indicate al medesimo comma 3, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- “In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto”.
Inoltre, l’articolo 3 del medesimo decreto interministeriale stabilisce che:
- il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 5, dello stesso decreto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
-
“6912” denominato “BONUS TV - credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – D.M. del 18 ottobre 2019”.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di cui all’articolo 2, comma 5, del citato decreto interministeriale del 18 ottobre 2019, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l'apparato venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.
Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6912”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 andrà valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
Risoluzione n. 106/2019 - La
legge n. 58/2019, di conversione del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ha esteso alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione. Tale disposizione, in particolare, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Ebbene, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.
I suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, bisogna riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019- 2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
L’Agenzia precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 occorre indicare:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.