Accanto all’ecobonus, al bonus ristrutturazioni e al bonus mobili, nel 2019 trova spazio in dichiarazione il bonus verde, introdotto dalla
Legge di Bilancio 2018, che prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Sono agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione necessarie per la realizzazione degli interventi; tra queste possono essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime dell’area oggetto dell’intervento, purché direttamente collegabili all’intervento stesso.
La
Legge di Bilancio 2019 ha confermato l’agevolazione del bonus verde sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.
Soggetti interessati
L’agevolazione spetta a chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. Quindi, possono beneficiare della detrazione i contribuenti che siano proprietari o nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento e detentori.
Importo detraibile
L’agevolazione in esame permette di detrarre dall’imposta lorda Irpef un importo pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare abitativa, per la sistemazione a verde di aree scoperte, per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Lo sconto riconosciuto per ogni unità immobiliare sarà quindi pari ad euro 1.800.
Il rimborso fiscale va ripartito in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.
Edifici esistenti e natura degli interventi
Le norme in esame hanno un’applicazione limitata agli edifici esistenti: infatti sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per la realizzazione di aree verdi congiuntamente alla costruzione di un’abitazione. L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli interventi devono essere di natura straordinaria, di conseguenza non è agevolabile il semplice acquisto e disposizione nel giardino di piante in vaso, a meno che l’operazione non si possa ricondurre ad un intervento più ampio dell’intera area interessata, consistente nella sistemazione ex novo o di un radicale rinnovamento del giardino esistente.
Sono altresì esclusi i lavori realizzati in economia, effettuati direttamente dal contribuente sulla propria terrazza o giardino, le spese effettuate per la manutenzione ordinaria dei giardini, come il taglio periodico dell’erba e la potatura delle siepi.
Parti comuni
La detrazione fiscale del 36% è prevista anche per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne degli edifici condominiali. Per usufruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi, l’amministratore dovrà effettuare il pagamento dell’intervento entro il 31 dicembre 2018. In questi casi, la detrazione spetta fino ad un importo massimo di euro 5.000 per unità abitativa e il condomino ha diritto alla detrazione nel limite della quota a lui riferibile dalla tabella millesimale, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine è fissato all’8 luglio qualora il contribuente presenti il modello 730/2019 tramite il sostituto d’imposta, al 23 luglio nel caso si avvalga di un Caf o di un professionista abilitato, o provveda direttamente alla presentazione della dichiarazione, o il 30 settembre in caso di presentazione del Modello Redditi.
Pagamenti
Affinché si possa usufruire della detrazione, le spese sostenute per il Bonus verde devono essere pagate attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, come bonifico bancario, carta di credito o debito, o assegno circolare. Non possono essere assolutamente portate in detrazione le spese il cui pagamento sia stato effettuato in contanti.
In caso di cessione dell’unità immobiliare su cui sono stati eseguiti gli interventi, la detrazione non utilizzata passa all’acquirente e, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione si trasmette all’erede che conservi la detenzione materiale del bene.
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