Secondo quanto stabilito dall’art. 19, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Germania e Italia, la retribuzione percepita da un cittadino residente in Germania per un tirocinio svolto presso l’amministrazione italiana, deve essere assoggettata ad imposizione in Italia, cioè nello Stato fonte del reddito. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 120 del 20 gennaio 2023.
Secondo la normativa interna sui redditi, infatti, all’art. 3, comma 1 del Tuir, l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. All’art. 23, comma 2, lettera b), del Tuir, inoltre, si stabilisce che si considerano prodotti del territorio dello Stato, e qui assoggettati a imposizione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali anche le borse di studio. Lo stesso principio si conferma poi analizzando anche la normativa internazionale: all’art. 19 della Convenzione internazionale, infatti, si prevede l'assoggettamento ad imposizione esclusiva dei redditi da tirocinio nello Stato della fonte dei medesimi, l’Italia nel caso in esame. È necessario poi che la retribuzione sia erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale, e che rappresenti il corrispettivo di servizi resi ai medesimi soggetti, come per la fattispecie presentata dall’istante, trattandosi di un ente pubblico non economico, istituito con norma primaria, soggetto al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del relativo ministero. Le somme percepite dal tirocinante tedesco, dunque, saranno da tassare in Italia e non potranno essere oggetto di alcun rimborso.
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