18 aprile 2025

Residente non iscritto all’AIRE: tassazione compensi economici da opere d’ingegno

Chiarimenti sulla tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione di opere d’ingegno di fonte estera erogati a contribuenti non residenti iscritti all’AIRE

Autore: Lucia Giampà
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione di opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad un contribuente non residente iscritto all’AIRE. È questo il tema affrontato dal Fisco nella risposta ad interpello n.112 pubblicata ieri,…

Il caso

L’istanza è stata avanzata da una contribuente fiscalmente residente in uno Stato estero ed iscritta all’AIRE dal giorno K dell’anno Y. La stessa dichiara di ricevere, in qualità di erede, dei compensi economici per l’utilizzazione di opere di ingegno da parte di una Società degli Autori estera; tassati alla fonte dallo Stato estero.

L’istanza presentata dalla contribuente verte sulla richiesta di chiarimenti in merito all’eventuale assoggettamento ad imposizione in Italia dei menzionati emolumenti e al conseguente obbligo di riportare in dichiarazione i menzionati redditi in Italia.

Il parere dell’Agenzia

Il Fisco chiarisce, preliminarmente, che il parere fornito prescinde da qualunque valutazione in merito alla effettiva residenza fiscale dell’Istante, in quanto rientra tra le ipotesi escluse dall’area di interpello.

Per quanto concerne il quadro normativo, l’articolo 3 comma 1 del TUIR, dispone che i soggetti non residenti sono tassati in Italia solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, determinati secondo i criteri forniti dall’articolo 23 dello stesso Testo Unico. In merito, si rileva che il menzionato articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR reca una presunzione relativa, in base alla quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso, mentre il successivo comma 2 alla lettera c) contiene una presunzione assoluta, secondo cui si considerano prodotti nel territorio, indipendentemente dalle condizioni contenute nel citato comma 1, lettera f) del Tuir, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene, per quanto attiene la fattispecie rappresentata dalla contribuente, che gli emolumenti in esame, percepiti dall’Istante in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditiderivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, tra i redditi diversi di cui all’art.67, comma 1, lett. g), del TUIR.

Pertanto, i redditi di cui sopra corrisposti dalla Società degli Autori estera, non possono essere considerati come prodotti nel territorio dello Stato italiano, di fatti i menzionati redditi non risultano derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso né risultano corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente nel nostro Paese o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

In conclusione, a decorrere dall’annualità Y + 1, in cui la contribuente risulterebbe residente all’estero, i compensi economici, corrisposti dalla citata Società degli Autori all’istante, non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia e, pertanto, non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare in Italia.
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