20 ottobre 2018

Calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA

Autore: Pietro Mosella
Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

È quanto emerge dal Principio di diritto n. 7, pubblicato ieri, sul proprio sito, dall’Agenzia delle Entrate” in relazione alle modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA, nel suo primo anno di operatività.

La norma – È bene, innanzitutto, ricordare che, il gruppo IVA, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, con decorrenza differita al 1° gennaio 2019 o al 1° gennaio 2020, a seconda che, l’opzione sia esercitata, con apposita dichiarazione, entro il 30 settembre 2018 o entro il 31 dicembre 2018 (articolo 70-quater, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

Relativamente ai soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA, il Fisco, premette che, l’articolo 70-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riserva la costituzione di un gruppo IVA ai soggetti passivi d’imposta, esercenti attività d'impresa, arte o professione.
Nel dettaglio, il comma 1 del suddetto articolo, dispone che «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".»

Il successivo comma 2, specifica, altresì, che non possono partecipare ad un gruppo IVA:

a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.


Il principio di diritto n. 7 – L’Agenzia delle Entrate, nel principio in commento, chiarisce innanzitutto come, le società neocostituite che abbiano posto in essere atti idonei a manifestare l'intenzione d'esercizio di un’attività economica, possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA.

Ciò, in quanto, anche l'intenzione di avviare un'impresa, evidenziata dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, “è idonea ad attribuire all'imprenditore la qualifica di soggetto passivo”.

Il Fisco, aggiunge che, il gruppo IVA, soggetto passivo d’imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, calcola il pro-rata di detrazione come ogni altro soggetto passivo d'imposta e, quindi, secondo le previsioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. del 1972.

È importante quanto specificato dall’Agenzia, ovvero che, nel primo anno di operatività, la detrazione del gruppo IVA è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente.

Inoltre, si sottolinea che, è salvo il conguaglio alla fine dell'anno.

Le Entrate concludono affermando quanto riportato in precedenza, ossia che, il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA, si effettua mediante criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.
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