23 marzo 2018

Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari: modificato IAS 40

Autore: Paola Sabatino
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 marzo 2018 il Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 40 Investimenti immobiliari.

Le modifiche - Le modifiche apportate al Principio Contabile Internazionale IAS 40, riguardano principalmente i paragrafi 57 e 58 dello stesso.
In sostanza, a seguito del cambiamento, un’impresa può modificare la qualifica di un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa, quando c’è un cambiamento nell’uso.

Si legge infatti al paragrafo 57 "L’entità deve operare cambiamenti che portano a qualificare un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell’uso.
Un cambiamento nell’uso si verifica quando l’immobile soddisfa o cessa di soddisfare la definizione di investimento immobiliare e vi è evidenza del cambiamento nell’uso. Di per sé, un cambiamento delle intenzioni della direzione aziendale circa l’uso di un immobile non costituisce la prova di un cambiamento nell’uso".

Esempi di prove di un cambiamento nell’uso comprendono:
  • a) l’inizio dell’uso dell’immobile da parte del proprietario, o di un progetto, o di un progetto di sviluppo con la prospettiva di uso dell’immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;
  • b) l’inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;
  • c) la cessazione dell’uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare;
  • d) l’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare.

Oltre a questo è stato anche previsto, al paragrafo 58, dello IAS 40 che, quando un’impresa decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, deve continuare a trattare l’immobile come un investimento immobiliare fino a quando questo non viene eliminato e non viene riclassificato come una rimanenza.

Analogamente, se l’entità inizia ad apportare migliorie ad un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come tale, questo resta un investimento immobiliare e non viene riclassificato come immobile a uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.

L’impresa deve applicare le modifiche ai cambiamenti nell’uso che si verificano all'inizio o dopo l'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (data di applicazione iniziale).
Alla data di applicazione iniziale l’entità deve rivalutare la classificazione degli immobili posseduti alla stessa data e se necessario riclassificarli.

Si precisa infine che, le modifiche apportate al Principio Contabile Internazionale IAS 40, devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018. È consentita, inoltre, l’applicazione anticipata, tale fatto deve essere però indicato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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