3 agosto 2019

Canone RAI: dovuto se la badante è convivente

Autore: Serena Pastore
Per poter usufruire dell’esenzione del pagamento del canone Rai, oltre ai requisiti reddituali e anagrafici richiesti dalla norma, è necessario che il richiedente non conviva con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio. Quindi nel caso specifico, l’istante che intende beneficiare dell'esenzione convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione ed è, pertanto, titolare di un reddito proprio. Ne consegue che non può usufruire dell’esenzione del pagamento del canone Rai.

Questo è quello che si evince dalla Risposta n° 242/2019.

Quesito
L’istante è titolare di un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 e convive, in ragione del suo stato di invalidità, con una badante assunta a retribuita con parte del suo reddito, integrato con contributo INPS e con contributo da parte dei figli.
L’istante chiede se la convivenza con la badante possa pregiudicare la richiesta di esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell’articolo 1, comma 132 della Legge n°244/2007.

Parere dell’Agenzia
L’Agenzia specifica che l'articolo 1, comma 132, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone l’esenzione del pagamento del canone tv per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Per l'anno 2018, il decreto del MEF, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 16 febbraio 2018, ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone TV.

Per fruire dell'agevolazione, l'interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all'esenzione, previsti dall'articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007.
I requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:
  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
  • possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018).

Con la Circolare n° 46/2010 è stato sottolineato che “colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio".

Nel caso in esame l’istante convive con la badante che ha un proprio reddito, per cui non potrà beneficiare dell’esenzione del pagamento del canone Rai.
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