11 ottobre 2018

Carbon tax: 3° trimestre entro il 31 ottobre

Autore: Devis Nucibella
La dichiarazione per ottenere il recupero delle accise del gasolio consumato nel 3° trimestre 2018 (c.d. “carbon tax”) va presentata entro il prossimo 31 ottobre all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Il D.P.R. n. 277/2000 prevede un'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio), che consiste in un credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito d'imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere riconosciuto mediante rimborso.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:
  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai i veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.
Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
Il credito accisa può essere utilizzato in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto).
Superato anche questo termine, può essere richiesto il rimborso monetario all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione.
Come detto, il credito d'imposta per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2018 deve essere richiesto entro il 31 ottobre 2018.
La domanda va presentata, alternativamente:
  • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l’apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico);
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Sul sito Internet di questa Agenzia delle Dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2018) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.,), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Con la Nota n. 103738 del 25 settembre 2018 l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che in relazione ai consumi effettuati nel III° trimestre 2018 la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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