11 aprile 2018

Cartella non opposta. La prescrizione resta “breve”

Autore: Paola Mauro
Se il contribuente non ha impugnato la cartella di pagamento, il termine di prescrizione breve eventualmente previsto non si trasforma in decennale per effetto dell’art. 2953 cod. civ., in quanto tale norma vale unicamente per il caso di definitività del credito derivante da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 1997/2018 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione recepisce l’insegnamento delle Sezioni Unite Civili della stessa Corte (sent. n. 23397/2016) riguardo alle conseguenze, in tema di prescrizione, della scadenza del termine stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva.

Il giudizio nasce dal ricorso proposto da un contribuente di Milano. L’uomo si è opposto a un avviso di mora notificato nel 2009 per Imposta di Registro e accessori per l'anno 1996 (per € 14.918.653,75), a fronte di un’iscrizione a ruolo eseguita nel 1999 e alla conseguente cartella di pagamento.

Il contribuente ha chiesto ai Giudici di legittimità l’annullamento della sentenza di appello favorevole a Equitalia perché la CTR ha ritenuto ritualmente notificato il 18 marzo 2009 l'avviso di mora impugnato senza rilevare l’intervenuta prescrizione del credito azionato dall'ufficio.

Ebbene, per i Massimi giudici l’eccezione di prescrizione del diritto azionato è fondata, trovando applicazione nel caso di specie il principio, di carattere generale, secondo cui:
  • la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. Sez. U., Sent. n. 23397/2016).

«Nel caso in esame» - scrivono gli Ermellini - «non vi è stato nessun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo avvenuta in data 23 novembre 1999, per crediti del 1996, e l'avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del presente ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto, azionato ben oltre il termine di prescrizione quinquennale per esso previsto. L'applicazione di tale principi comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La natura della controversia e l'applicazione di un principio giurisprudenziale affermato di recente dalle Sezioni Unite comportano la compensazione delle spese tra le parti.»

Già con la Sentenza n. 28576 del 29/11/2017 la Sezione Tributaria della Suprema Corte aveva precisato che il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposta è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 cod. civ. (in fattispecie relativa a un’intimazione di pagamento per ICI). Lo stesso orientamento è stato espresso da Cass. Sez. 6-T ord. n. 20425 del 25/08/2017 in riferimento alla riscossione della tassa automobilistica.
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