In base all’attuale disciplina IMU, è esente dal tributo il terreno agricolo (ovunque ubicato) posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP (ai fini dell’esenzione è necessario che vi sia congiuntamente possesso e conduzione del fondo). Sul tema è nuovamente intervenuto il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF/2018 di ieri, al fine di chiarire se la predetta disciplina agevolativa vale anche nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo. L’aspetto che viene, dunque, approfondito per la soluzione del caso, è quello della compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola. Solo se ciò è ammissibile ci potrà essere esenzione.
Requisiti – In primo luogo il Dipartimento delle Finanze evidenzia che per godere del trattamento di esenzione previsto dalla disciplina IMU per i terreni posseduti dai soggetti aventi qualifica CD/IAP è necessario che si verifichino contemporaneamente determinati requisiti (oggettivi e soggettivi), individuabili sulla base del combinato disposto dell’art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011 e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, ossia: possesso del fondo; persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso; qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP); iscrizione nella previdenza agricola.
Il Coltivatore diretto e lo IAP - Riguardo la qualifica di coltivatore diretto, questi a norma dell’art. 1647 c.c. è individuabile nel soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” ed è considerato come piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). In base, poi, alle leggi speciali riguardanti il comparto agricolo questi è definito come colui che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del terreno, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 99 del 2004 individua lo IAP in “colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Sono escluse dal reddito globale le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo”.
Il DEF, richiamando le predette norme, ha voluto così mettere in evidenza che ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP e, quindi, dell’applicazione delle relative agevolazioni non viene richiesto dal Legislatore che essi traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
L’obbligo previdenziale – I soggetti che presentano la qualifica in commento hanno l’obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. Riguardo questi due ultimi requisiti, il documento di prassi di ieri, sottolinea che la verifica va fatta rispetto ad altra attività lavorativa e che “l’obbligo di iscrizione non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico”.
C’è poi da considerare che, per lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere, mettendo così in risalto la considerazione che la stessa ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.
Le conclusioni del DEF – Fatta la doverosa analisi della normativa di riferimento, dunque, il DEF fa notare come la stessa disciplina IMU contempla e non esclude l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività.
Non può, nemmeno, considerarsi valido il diverso orientamento espresso in giurisprudenza con riferimento all’ICI (sentenze Corte Costituzionale n. 336/2003 e n. 87/2005 e della Corte di Cassazione n. 12565/2010 e n. 13745/2017) e ciò, in quanto la disciplina IMU, sostituito l’ICI, ha introdotto nel settore agricolo significative modifiche: nella disciplina dell’IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 21 dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/1997, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest’ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le persone fisiche – e prevedeva l’iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.
Sulla base tutto ciò, quindi, è possibile concludere che l’esenzione IMU si applica a tutti quei terreni agricoli, posseduti e condotti dai Coltivatori diretto e IAP, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati ed indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi. La stessa esenzione si applica altresì ai terreni edificabili ma che sono posseduti e condotti dai soggetti in commento (art. 2 lett b D. Lgs. n. 504/1992). Con riferimento a quest’ultimo punto l’IMU è, invece, dovuta se l’area edificabile non è effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività agricola.