L’utilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ai fini della compensazione, con debiti iscritti a ruolo o con le somme dovute in base agli istituti deflattivi del contenzioso, passa a monte per la certificazione delle somme spettanti tramite la piattaforma dei “Crediti Commerciali”.
Ai fini della compensazione il creditore interessato, deve appunto acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito (art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008 e ss.mm.ii) dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, la liquidità e l’esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai D.M. M.E.F. 22.5.2012 e 25.6.2012.
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione.
E’ necessario, tuttavia, andare ad individuare quali sono nello specifico gli Enti che possono rilasciare la certificazione del credito vantato precisando a monte che l’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti o obbligazioni relative a prestazioni professionali (c.d. debiti commerciali) nei confronti di una P.A.
Chi può rilasciare la certificazione - L’istanza di certificazione del credito può essere presentata alle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs 30/1999.
L’utilizzo del credito in compensazione - Il creditore che ha richiesto la certificazione del credito a una delle P.A. come sopra individuate, può optare per l’utilizzo del credito vantato,
certificato con l’indicazione della data prevista per il pagamento, ai fini della compensazione totale o parziale, dei propri debiti fiscali.
La compensazione può riguardare:
- Le somme iscritte a ruolo come da disposizioni dell’art.28 quater del D.P.R. 602/73 e dell'articolo 12, comma 7-bis, del D.L.45/2013 e ss.mm.ii; opzione disciplinata dal “decreto compensazione” annualmente emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione; il decreto compensazione per le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2017 al momento non è stato ancora adottato;
- Le somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione), mediante lo specifico mod. F24 “Crediti PP.AA.” da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando, in particolare, gli estremi della certificazione ed il codice tributo “PPAA”.
La richiesta di certificazione parte, dunque, dalla verifica che il credito sia vantato nei confronti di un’Amministrazione dello stato effettivamente tenuta al rilascio della stessa certificazione precisando che non è possibile richiederla ai seguenti enti,
espressamente esclusi dal testo normativo di cui al D.lgs. 165/2001:
- enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.
Inoltre, non è possibile presentare istanza di certificazione per i crediti vantati nei confronti di enti non inclusi nell’ambito soggettivo di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Pertanto, sono di regola esclusi i crediti vantati verso organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, enti pubblici economici, enti ed organismi di diritto privato e società a partecipazione pubblica (vedi guida M.E.F. Piattaforma dei crediti commerciali).