30 novembre 2018

Cessione del credito alla Banca. Giudice competente

La Banca cessionaria del credito verso il Comune deve incardinare il giudizio nel luogo in cui si trova la Tesoreria comunale, oppure nel quale l’obbligazione è sorta.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 30006/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 6 civ.), pubblicata il 21 novembre.

I Giudici di legittimità hanno regolato la competenza in un procedimento nato dalla citazione in giudizio di un Comune, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 60.258,84, concernente il credito ceduto da un’impresa di costruzioni a un Istituto di credito.

L’ente locale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dalla Banca creditrice (quello di Ascoli Piceno), per essere competente, a suo avviso, il Tribunale di Teramo.

La Suprema Corte ha condiviso il rilievo.

Spiegano gli Ermellini che, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi a oggetto somme di denaro dovute da Pubbliche Amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato e anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli Uffici di tesoreria, pure dopo l'entrata in vigore della L. n. 142 del 1990 e del D.Lgs. n. 77 del 1995. Infatti, anche secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario (cfr., ex multis, Cass. n. 6882/2012).

Più di recente Cass. n. 270/2015 ha precisato che «le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile, ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.».
  • Pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il “forum solutionis”, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il “forum contractus”, nel quale l'obbligazione è sorta.

Nel caso di specie, allora, il Tribunale di Ascoli Piceno ha errato laddove ha ritenuto la propria competenza, facendo riferimento al luogo dell'adempimento (art. 1182 cod. civ.1), individuato nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, anteriore alla cessione del credito.

Peraltro, nel caso in esame – scrivono gli Ermellini -, «l'obbligazione a carico del Comune resta quella originaria tra quest'ultimo e la P. Costruzioni S.r.l. e l'avvenuta cessione del credito tra la P. e la Banca non comporta alcuna modifica, dal lato del debitore, delle condizioni di contratto, che resta quello stipulato ed eseguito nel circondario del Tribunale di Teramo. […] va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Teramo, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge. […]».

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1Codice civile, Art. 1182. Luogo dell'adempimento.
«Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza».
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