21 marzo 2018

Cessione di bovini e suini: invariate le percentuali di compensazione IVA

Autore: Redazione Fiscal Focus
Invariate anche per il 2018 le percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi di specie bovina e suina. A stabilirlo è stato il Decreto MEF 2 febbraio 2018 (pubblicato sulla GU serie Generale n. 64 del 17/03/2018) il quale, conferma le stesse misure fissate, per gli anni 2016 e 2017, rispettivamente con il DM 26 gennaio 2016 ed il DM 27 gennaio 2017.

La conferma dà, quindi, attuazione alla previsione normativa di cui al comma 506 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell' art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

In altre parole, secondo la predetta disposizione, le percentuali di compensazione IVA che il Ministero fissa per gli anni 2018, 2019 e 2020 non possono superare la percentuale del 7,7% (per bovini e bufalini) e dell’8% (per suini). Con il DM del 2 febbraio 2018, ci si è mantenuti al di sotto (il decreto, fissa la misura compensativa rispettivamente al 7,65% e 7,95%).

Gli effetti del ritardo – Interessati alle predette percentuali sono i produttori agricoli che applicano il regime IVA di cui all’art. 34 DPR n. 633/1972, in base al quale questi determinano l’ammontare dell’IVA detraibile applicando le anzidette misure compensative.

Come anticipato, il decreto che fissa le percentuali va emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ma come volevasi dimostrare, almeno per quest’anno d’imposta, è arrivato in ritardo (è stato emanato il 2 febbraio ed è stato pubblicato in GU solo il 17 marzo).

Se, quindi, da un lato ciò non ha portato alcuna conseguenza per la liquidazione IVA dei produttori agricoli che applicano il regime IVA ordinario, avrebbe, invece, potuto creare ripercussioni sulla liquidazione periodica dei mesi di gennaio e febbraio per i produttori che applicano il regime Iva speciale in commento.

Questi, infatti, avranno certamente eseguito la liquidazione IVA dei citati mesi applicando le percentuali compensative in vigore per il 2017. Tuttavia il danno e la beffa non ci sono visto che le misure sono le stesse dello scorso anno d’imposta e visto che lo stesso DM stabilisce che le misure fissate per il 2018 hanno effetto dal 1° gennaio 2018.

Agli inizi dei prossimi due anni sono da attendersi poi altri due decreti, ossia uno per il 2019 e l’altro per il 2020 che fisseranno le percentuali compensative per ciascuno degli anni d’imposta.
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