8 maggio 2018

Cessione diritti d’autore: quali regole per la legittimità del contratto?

Autore: Debhorah Di Rosa
Sono svariati i settori di attività nell’ambito dei quali viene impiegato, sempre più spesso, il contratto di cessione dei diritti d’autore. Si tratta di una tipologia contrattuale che non prevede particolari requisiti dal punto di vista fiscale e viene utilizzata nei confronti di quei collaboratori che non sono titolari di Partita IVA.

Caratteristiche del contratto - Il contratto di cessione dei diritti d’autore è utilizzato frequentemente per regolare i rapporti tra il committente e scrittori, traduttori, autori televisivi, editor, copywriter, giornalisti. Data la sua natura estremamente versatile, questa tipologia contrattuale non obbliga l’autore né alla presenza fisica in un dato ufficio, né a prestare la propria opera in orari predefiniti, bensì solo alla trasmissione del frutto del proprio lavoro intellettuale. Non si tratta, dunque, di un contratto di lavoro vero e proprio ma di un accordo di concessione, da parte dell’autore, della possibilità di sfruttare una propria opera d’ingegno in cambio di un corrispettivo.

Il contratto stipulato tra le parti deve necessariamente contenere i seguenti dati:
  • i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli del committente;
  • l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare);
  • quali diritti vengono ceduti;
  • il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.

Non possono essere previsti, all’interno del contratto, orari di lavoro e né una sede fisica predefinita per la realizzazione dell’opera.

Trattamento Fiscale - Trattandosi di un contratto di utilizzazione economica, sono previste regole del tutto differenti da quelle valevoli sia nei contratti di tipo subordinato che nei contratti di collaborazione occasionale.

Al corrispettivo viene applicata una ritenuta alla fonte pari:
  • al 20% se l’autore è residente in Italia;
  • al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia.

La determinazione della base imponibile avviene applicando le seguenti regole:
  • in caso di autore con meno di 35 anni di età, la base imponibile è pari al 60% del compenso;
  • in caso di autore con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso.

Esempio di calcolo - Autore di 38 anni di età, residente in Italia, con un compenso € 1.000 lordi:
  • (1.000x75) / 100 = 750 euro (base imponibile)
  • (750x20) / 100 = 150 euro (ritenuta alla fonte)
  • 1000 – 150 = 850 euro (compenso netto)

L’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno dell’autore, non essendo immediatamente riconducibile alla prestazione lavorativa, non è soggetta alla soglia dei 5000 annui prevista per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto.

Inoltre non è prevista, in alcun caso l’applicazione dell’IVA.

I compensi percepiti per i diritti d’autore rientrano fra Redditi da Lavoro Autonomo e devono essere esposti, secondo il criterio di cassa, in dichiarazione tra gli “Altri redditi”, unitamente alla deduzione forfettaria e alla ritenuta alla fonte subìta.

Trattamento contributivo - L’INPS ha chiarito che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione nel solo caso in cui derivi dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni. Al riguardo si possono configurare i seguenti casi:
  • l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, per un autore che svolge una professione differente (un libro può essere scritto anche da un medico o da un avvocato, ad esempio): l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse;
  • l’autore è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls): per il calcolo della base contributiva si applica una franchigia del 40% all’ammontare totale dei compensi percepiti. Su tale base contributiva si calcolano i contributi dovuti all’Ex ENPALS che, in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sono dovuti dal datore di lavoro che, però, applica una rivalsa sul compenso assegnato al lavoratore (l’aliquota della rivalsa varia tra il 9,19% e il 10,19%, in base all’importo del compenso e alla categoria professionale specifica);
  • lavoratore autonomo che non è iscritto né a una cassa professionale né al Fpls, avendo a che fare con redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS.

Obblighi e diritti delle parti - Il contratto di edizione è fonte di reciproche obbligazioni per le parti. L’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti; deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni.

L’autore, a sua volta, deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto; garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa.

L’editore non può trasferire a terzi i diritti acquisiti, salvo espressa pattuizione in tal senso. Nella prassi di tale contratto, però, è in uso introdurre clausole che riconoscano all’editore tale facoltà, accompagnata anche da quella di cedere l’intero contratto.
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