17 febbraio 2018

Cessione terreno agricolo. Alternativa tra iva e registro

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 16 febbraio 2018

Autore: PAOLA MAURO
Con ordinanza n. 3802 del 16 febbraio 2018, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno edificabile non costituisce operazione imponibile ai fini IVA, e deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro.

Il caso concreto, in estrema sintesi, riguarda un avviso di accertamento per IVA, oltre sanzioni e interessi, emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla cessione di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo a un altro imprenditore, con versamento dell’imposta di registro.

Accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, avverso la decisione pro-fisco assunta dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, i Giudici di legittimità hanno deciso di dare continuità all’orientamento secondo cui un terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo non può essere ricompreso tra i beni strumentali da assoggettarsi a IVA in caso di cessione ad altro imprenditore, perché il fondo che da agricolo diventa edificabile perde la sua qualità di bene strumentale o di bene relativo all’impresa, e, pertanto, la sua cessione va assoggettata a imposta di registro (così, più di recente, Cass. n. 9148/2014; un analogo orientamento è stato seguito anche dalla sentenza della CGUE del 15 settembre 2001 nella cause riunite C-180/10 e C-181/10).

Il giudice di merito, invece, si è attenuto all’indirizzo più risalente, e da ritenersi ormai superato, secondo cui la cessione di un terreno edificabile, appartenente a un imprenditore agricolo, deve essere assoggettato a IVA, se lo stesso in precedenza è stato destinato alla produzione agricola.

In conclusione, con l’ordinanza n. 3802/2018, la Suprema Corte ha rinviato la causa alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Il giudice di rinvio si dovrà attenere al seguente principio di diritto:
  • “La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa - tra le operazioni imponibili ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’IVA.”
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