17 ottobre 2018

Cessioni allo stato e agli enti pubblici. Versamento dell'Iva dall’incasso

Autore: Paola Mauro
La Corte di Cassazione (Sez. Trib., Sent. n. 24454/2018), ha chiarito che, nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall'articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario.
Il chiarimento è stato reso nell’ambito di un giudizio scaturito dall’impugnazione di un atto d’irrogazione della sanzione per tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto a seguito di prestazioni rese nei confronti di enti pubblici.

Il ricorso presentato dalla Società destinataria della sanzione è stato rigetto in primo grado, mentre la Commissione d’appello (nella specie, la C.T.R. dell’Emilia Romagna) ha accolto l’opposizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
  • l'Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ha errato nel far decorrere l'irrogazione della sanzione dalla data di emissione del bonifico;
  • il momento rilevante al quale la norma ricollega l'obbligo di versamento dell'imposta è quello della concreta riscossione del pagamento, non riscontrabile nel caso di specie;
  • ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 – secondo l’interpretazione del Collegio di secondo grado - «il momento della insorgenza del debito d'imposta e la esigibilità del tributo vengono differiti al momento dell'incasso del corrispettivo pattuito, con obbligo per il cedente di effettuare l'operazione nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto l'incasso».

La C.T.R. emiliana, pertanto, ha deciso di accogliere l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate si è rivolta alla Suprema Corte sostenendo che l'espressione «pagamento dei corrispettivi» di cui all’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 non equivale a riscossione dello stesso, dovendosi applicare la disciplina in vigore per i pagamenti degli enti pubblici, che prevede che l'estinzione del debito si verifica al momento dell'emissione del mandato di pagamento e, in caso di bonifico bancario, al momento dell'emissione del bonifico.

Per gli Ermellini invece:
  • «nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario. La menzionata disposizione contiene, infatti, una norma di favore a beneficio di coloro che contrattano con soggetti pubblici e che intende metterli al riparo da eventuali ritardi nell'esecuzione dei pagamenti, già oggetto di specifica regolamentazione da parte della disciplina eurounitaria (direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011)».

In applicazione del principio, il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato respinto.
Ad avviso della suprema Corte, la sentenza impugnata ha colto appieno il fondamento della disposizione normativa e ha, di conseguenza, correttamente ritenuto che con l'espressione «pagamento dei corrispettivi» si vuole rivolgere propriamente all'incasso delle somme da parte del cedente e non già al momento della formale estinzione dell'obbligazione secondo le regole di contabilità di Stato richiamate dalla Difesa erariale, che determinerebbe un intuibile arretramento della tutela apprestata dal legislatore.
Spese del giudizio compensate.
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