28 settembre 2018

Cinema, credito d’imposta: chiarimenti dal Mibact

Autore: Mattia Gigliotti
La direzione generale Cinema del ministero per i Beni e le attività culturali, con un avviso pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale, ha fornito importanti precisazioni sulla fruizione dei crediti d'imposta del settore cinematografico e audiovisivo.
I chiarimenti riguardano diversi aspetti dei bonus introdotti dalla legge 220/2016 e disciplinati, sotto il profilo operativo, dai decreti ministeriali del 15 marzo 2018 ovvero “D.M. tax credit produzione italiana” e “D.M. altri tax credit”.



Proroga scadenza comunicazione piano di utilizzo - In relazione ai "tax credit produzione italiana" e agli "altri tax credit", la Direzione, attraverso il presente avviso fa sapere che considerato che per le relative richieste di fruizione ancora in fase istruttoria non è possibile aggiornare il piano di utilizzo entro il 30 settembre, tale scadenza è rinviata a una data successiva, che sarà comunicata con nuovo avviso.
Come si legge nell’avviso, infatti, la disciplina attuativa delle agevolazioni in esame prevede la predisposizione di un piano di utilizzo dei crediti d'imposta, soggetto ad aggiornamento.


Ad ogni modo, il nuovo termine sarà congruo rispetto all'adempimento e terrà conto dello stato di avanzamento delle istruttorie in corso.

Di seguito gli ulteriori chiarimenti.

Tax credit produzione italiana – Si tratta del D.M. 15 marzo 2018, recante «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220».
Riportiamo quanto specificato nell’avviso:
  • Credito d’imposta a copertura del piano finanziario - Tale incentivo, per sua definizione, matura solo ed esclusivamente con la realizzazione e il sostenimento dei costi per la produzione di una determinata opera, alla quale non può che esserne indissolubilmente legato, anche in relazione alla sua natura di aiuto di stato. Il credito d’imposta rappresenta, quindi, una riduzione del costo di produzione dell’opera stessa e dal punto di vista economico, pertanto, deve essere necessariamente e totalmente indicato a copertura dei costi di produzione dell’opera oggetto della richiesta di beneficio. Dal punto di vista finanziario, ovviamente, l’utilizzo effettivo del credito d’imposta è una scelta discrezionale dell’azienda, sottoposta ai soli limiti temporali previsti nel D.M. che regola i crediti d’imposta.
  • Produzione associata: requisiti patrimoniali - In caso di produzione associata, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di credito d’imposta produzione, ciascun produttore associato deve possedere i requisiti previsti all’articolo 2, comma 2 del «D.M. tax credit produzione italiana».
  • Opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale: spese eleggibili - Non assumono rilevanza ai fini delle spese eleggibili al credito d’imposta i meri rimborsi tra produttori associati o tra produttori appaltanti e produttori esecutivi in quanto la stessa spesa non può generare un doppio beneficio. Al riguardo, in ambito di opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale, si chiarisce che i costi afferenti alla quota di partecipazione dell’impresa italiana all’opera, sostenuti dal coproduttore estero per conto del produttore italiano e rimborsati da quest’ultimo al coproduttore estero (cosiddetto “saldo valutario”), non rientrano nella previsione precedente in quanto il coproduttore estero non ha accesso al credito d’imposta. Pertanto, tali costi sono spese eleggibili al credito d’imposta e devono essere debitamente ripartiti nelle singole voci di spesa del piano dei costi.
  • Quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura - Nei casi in cui è previsto che alle richieste di credito d'imposta sia allegata la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, la presentazione di un bonifico bancario - contente l'indicazione del codice di riferimento operazione (Cro) e in cui sia esposta in maniera "chiara e inequivocabile" la causale del compenso - assolve l’adempimento della presentazione della quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura.

Altri tax credit - Si tratta del D.M. 15 marzo 2018, recante «Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220».
A seguire le specificazioni contenute nell’avviso:
  • Tax credit esterno: maturazione proventi - Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera d), del «D.M. altri tax credit», per la restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili all’investitore esterno, il produttore deve utilizzare esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, di pertinenza del produttore stesso, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; inoltre, ai fini della restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili, il produttore può utilizzare i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera in Paesi diversi dall’Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. In tali fattispecie, i proventi si intendono maturati al momento della stipula dell’accordo da cui deriva il diritto al provento da parte del produttore.
  • Tax credit attrazione investimenti esteri: Produzioni esecutive opere straniere (inammissibilità del subappalto) - In materia di credito relativo all'attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, viene chiarito che la produzione estera che commissiona la realizzazione dell’opera al produttore esecutivo italiano deve possedere la titolarità dei diritti di proprietà dell’opera.
  • Tax credit distribuzione: produttore indipendente che si autodistribuisce - In materia di credito d'imposta alla distribuzione, sono previste aliquote differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica dell'opera. Per l'accesso all'aliquota di credito destinata al "produttore indipendente che distribuisce il proprio film", viene precisato che è tale il produttore indipendente che svolga l'attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato da una società di distribuzione cinematografica e che abbia gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame. Il requisito della prevalenza, di cui al comma 3, lettera a) è rispettato nel caso in cui il produttore indipendente abbia realizzato, nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato da attività connesse alla produzione cinematografica.
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