L’ANPAL è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti a seguito di alcune richieste di parere riguardo il requisito della “residenza” e della possibilità per i cittadini dell’Unione Europea di rilasciare la
dichiarazione di immediata disponibilità e di accedere ai servizi e alle misure di
politica attiva del lavoro.
Si tratta di uno dei principi base dell’Unione Europea, in virtù del quale i cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro Stato membro, conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di quest'ultimo. I centri per l’impiego devono dunque offrire lavoro ai cittadini dello Stato membro in questione, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Tutela dei lavoratori UE - Due sono i punti cardine della disciplina vigente in materia di lavoro per i cittadini UE:
- la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, con l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;
- la persona che abbia cessato un lavoro in uno Stato membro mantiene il diritto a rimanervi, per un periodo superiore a tre mesi.
Nel nostro Paese, il decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.
Definizione del requisito di residenza - L’ANPAL specifica, inoltre, che il riferimento al requisito della “residenza” deve necessariamente essere letto in relazione al principio di
libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione Europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.