3 luglio 2019

Classamento dei beni immobili ubicati nei porti di rilevanza economica

Autore: Serena Pastore
Il 1° luglio 2019 è stata pubblicata la Circolare n° 16/E concernente i nuovi criteri di classamento dei beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Di conseguenza è stata adeguata la procedura “Documenti Catasto Fabbricati” (“Docfa”) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano, considerata l’esigenza dell’Agenzia di monitorare sia le dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari già censite, sia quelle relative alle nuove costruzioni.

Gli immobili ubicati nei porti di rilevanza nazionale ed internazionale da censire nella categoria E/1
L’articolo 1, comma 578, della Legge n° 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) individua l’ambito di applicazione dei nuovi criteri di classamento circoscrivendolo, con riferimento alla natura e alla destinazione d’uso degli immobili
  • alle banchine e alle aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali e alle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, ai depositi strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, nonché alle banchine e alle aree scoperte adibite al servizio passeggeri anche dei crocieristi

e con riferimento all’ubicazione
  • agli immobili siti nei soli porti di rilevanza nazionale ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, elencati nell’Allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Per il censimento e classamento degli immobili di tipo complesso, va verificata se “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, … che, … presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”. Ove non si riscontrasse tale autonomia, il complesso immobiliare non può essere scisso in più unità immobiliari (autonome), ma è censito unitariamente nella categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente nella formazione del reddito.

Le variazioni catastali finalizzate alla revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla categoria E/1
Per le unità immobiliari già iscritte in catasto, per cui l’attribuzione della categoria è stata definita tenendo conto che nelle “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 … non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione per mutazioni nello stato, per le quali, a far data dal 1° gennaio 2020, è prevista l’attribuzione della categoria catastale E/1.

Il comma 579 prevede che l’intestatario o il cessionario alleghino all’atto di aggiornamento un’apposita dichiarazione in merito all’utilizzo dei depositi per le operazioni e i servizi portuali. Tale dichiarazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia. La mancanza del suddetto atto lo rende non registrabile. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578.

Le dichiarazioni di nuova costruzione presentate nel corso del 2019
Il comma 580 dispone che “Per le dichiarazioni di nuova costruzione, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per tali immobili alla revisione del classamento provvede d’ufficio l’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento. Le rendite rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate hanno effetto dal 1° gennaio 2020”.

Effetti prodotti dalle dichiarazioni di variazione presentate nel corso del 2019
Le mutazioni dello stato di unità immobiliari già censite devono necessariamente essere dichiarate in catasto mediante la preliminare presentazione di un autonomo atto di aggiornamento Docfa di tipologia ordinaria. Resta comunque ferma la possibilità di presentare una successiva dichiarazione di variazione per la revisione del classamento.

Per il corretto censimento e classamento degli immobili di tipo complesso, laddove la suddetta porzione e la restante parte dell’immobile già censito presentino i caratteri essenziali dell’unità immobiliare, dovrà procedersi dapprima all’autonomo censimento in catasto delle unità immobiliari costituenti originariamente porzioni dell’immobile complesso già censito e solo successivamente potrà essere presentata in catasto la dichiarazione di variazione, finalizzata alla revisione del classamento dell’unità immobiliare derivata.

Analoghe considerazioni si applicano alle variazioni nello stato, presentate nel corso del 2019, di unità immobiliari accatastate come nuove costruzioni. In tale evenienza, le unità originariamente accatastate come nuove costruzioni non sono oggetto di revisione del classamento d’ufficio da parte degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia, atteso che tale riclassamento avrebbe esplicato i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, momento in cui tali unità immobiliari hanno già cessato di essere attive (in quanto superate dalla dichiarazione di variazione nello stato presentata nel corso del 2019).
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