5 settembre 2018

Codice doganale UE: modificata la definizione di “esportatore”

Autore: Pietro Mosella
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 30 luglio 2018, si apprende che è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018, che “modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione”.

Come spiegato nel suddetto Regolamento delegato, l'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, “ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali”.

A tal proposito, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato modificato, tra l’altro, relativamente alla definizione di «esportatore».

Precisamente, si legge che, all'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore.

La definizione attuale – si legge - è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

La nuova definizione di «esportatore» deve, pertanto, essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, dev’essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.
Pertanto, il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato così modificato:
all'articolo 1, il punto 19, è sostituito dal seguente «esportatore», ossia:
  • a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
  • b) negli altri casi, quando a) non si applica:
    • i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
    • ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
  • di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.

Inoltre, è stata modificata anche la definizione di «esportatore registrato», al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale.

È stato, altresì, modificato l'articolo 215 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, nel quale è stato inserito il paragrafo 2-bis, secondo cui «le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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