17 aprile 2018

Compensi per sportivi dilettanti: in attesa della delibera del CONI

Autore: Nicola Forte
Il CONI ha rinviato ancora una volta l’adozione della delibera che avrebbe dovuto individuare le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili nell’ambito della disciplina agevolata prevista dagli art. 67, comma 1, lett. m) e 69 del TUIR. In base alla disposizioni citate i compensi corrisposti da società ed associazioni sportive dilettantistiche sono completamente detassati fino all’importo di 10.000 euro (limite così elevato dalla legge di Bilancio del 2018).

L’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR attribuisce la qualificazione di redditi diversi alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in rassegna ha immediatamente dato luogo, sin dall’approvazione, a numerosi dubbi circa la relativa portata.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni in rassegna sono applicabili anche nei confronti di figure diverse dagli atleti, come ad esempio i tecnici, i giudici di gara e, in taluni casi, anche i dirigenti (Ris. n. 34/E del 26 marzo 2001). Secondo il documento di prassi, in rassegna rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR “i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell’associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l’ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni, non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo”. Ad esempio, sono detassati fino al limite massimo di 10.000 euro i rimborsi forfetari di spesa corrisposti al dirigente accompagnatore dell’arbitro, ovvero al dirigente della squadra giovanile che accompagna i giovani atleti in trasferta per la partita di campionato.

Il legislatore è intervenuto successivamente estendendo l’ambito applicativo della disciplina in rassegna. Nel corpo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è stato aggiunto un nuovo periodo. In base al testo novellato, la disposizione precedente ai applica “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito specifici chiarimenti su tali figure i cui compensi possono essere oggetto di detassazione integrale fino a concorrenza della soglia di 10.000 euro (in precedenza 7.500 euro).

La disposizione non si applica ai rapporti di lavoro dipendente, né alle prestazioni professionali. L’esclusione dall’Irpef dovrebbe ad esempio riguardare i compensi corrisposti all’addetto che svolge le mansioni di segreteria presso il circolo sportivo. I dubbi più rilevanti riguardano i soggetti che pongono in essere prestazioni di tipo manuale, quali i manutentori, custodi, addetti alle pulizie, etc.

Le predette figure dovrebbero essere tutte ammesse al beneficio fiscale rientrando nel novero dell’art. 67 in rassegna. Tuttavia, più in generale, le società ed associazioni sportive hanno nel tempo ricondotto nell’ambito applicativo della disposizione in rassegna figure eccessivamente distanti rispetto alla gestione dell’attività sportiva, che pure necessita di prestazioni di tipo manuale. Conseguentemente, con l’intento di limitare la portata applicativa della disposizione, il legislatore è intervenuto con una specifica norma posta all’interno della legge di Bilancio del 2018.

L’art. 1, comma 358 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che “Le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

In buona sostanza, la nuova disposizione ha inteso evitare che le singole Federazioni sportive nazionali o le singole società sportive dilatassero eccessivamente l’applicazione dell’art. 67 facendo rientrare, nella disposizione in rassegna, figure e prestazioni non aventi natura sportiva.

Sarà necessario quindi attendere l’intervento del CONI, allo stato attuale rinviato, che delimiterà di fatto l’oggetto dei compensi e delle figure agevolabili. Le società avranno così la certezza che la detassazione integrale non potrà essere contestata in sede fiscale trattandosi di compensi corrisposti a soggetti riconducibili con certezza nel novero dei “soggetti sportivi”. Ciò in quanto il CONI è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta.
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