14 maggio 2018

Competenza degli uffici. vale l’indirizzo nella denuncia dei redditi

Autore: Paola Mauro
L’atto emesso dall’Ufficio territorialmente competente in base all’indirizzo indicato nella dichiarazione fiscale è valido anche laddove il contribuente dimostri, nel giudizio di opposizione, di risiedere altrove. È quanto emerge dalla lettura dell’Ordinanza n. 8747/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009. A procedere è stato l’Ufficio di Frosinone, mentre la contribuente è risultata residente in un Comune della provincia di Caserta. Il che ha indotto la Commissione Tributaria Provinciale ad annullare la cartella impugnata per incompetenza territoriale.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha confermato la decisione del Primo giudice, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del d.P.R. n. 600/19731, per avere, i giudici di appello, ritenuto incompetente l’Ufficio finanziario di Frosinone nonostante la contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi - nello spazio «Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale» -, un indirizzo riferito a una località in provincia di Frosinone.

Per la Suprema Corte il ricorso dell’Agenzia fiscale è fondato e va accolto.

Secondo orientamento consolidato di legittimità, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinata dall'art. 312 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato» - così Cass. n. 5358/2006, n. 11170/ 2013, n. 25680/ 2015.

La sentenza impugnata si è discostata da questi principi avendo accordato prevalenza alla residenza anagrafica della contribuente. Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha correttamente tenuto conto del domicilio della contribuente, come indicato nella dichiarazione presentata.

Ne è derivato il rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame.


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1D.P.R. 23/09/1973, n. 600, Art. 58 (Domicilio fiscale): «1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. 3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. 4. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate».

2D.P.R. 23/09/1973, n. 600, Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte): «1. Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. 2. La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
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