16 marzo 2018

Compiuta giacenza. Decorrenza del termine per il ricorso

Autore: Paola Mauro
In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4049/18, ha avuto modo di precisare che, nelle ipotesi di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario per sua assenza temporanea, il termine di impugnazione dell’atto impositivo decorre dall’undicesimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza oppure dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale, se anteriore.

Il giudizio nasce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento che è stato spedito per posta dall’Agenzia delle Entrate e per il quale la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.

Nel caso di specie, infatti, si è configurato il mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario e quest’ultimo ha proposto il ricorso considerando quale dies a quo la data del ritiro presso l’ufficio postale della raccomandata contenente l'atto spedito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. A quella data, però, erano già trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, e perciò la C.T.R. della Sicilia ha ritenuto intempestivo e, dunque, inammissibile l’impugnazione, perché proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

Infatti, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la notifica a mezzo posta, ove l'atto non possa essere recapitato, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo (Cass. Civ. Sez. V n. 26088/2015).

Alla luce di questo principio i Massimi Giudici hanno confermato il verdetto pro-fisco pronunciato dalla C.T.R. della Sicilia.

Gli Ermellini hanno evidenziato che la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale, ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/82, deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento (Cass. n. 2047/2016 e n. 19958/2017).

In altre parole, nelle ipotesi di mancato recapito del plico postale contenente l’avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale solo se anteriore allo spirare del termine di dieci giorni decorrenti dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza oppure di spedizione della raccomandata contenente il medesimo avviso.

Pertanto, nel caso di specie, la C.T.R. ha assunto una decisione corretta giacché il ritiro del plico postale è avvenuto dopo che erano già decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la data del ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale non è rilevante.

Da ultimo è stata Cass. n.19958/2017 a sostenere che è "...escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, nell'ipotesi che ci occupa, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante".

La Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del giudizio.
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