1 ottobre 2018

"Compro oro": entro domani l’iscrizione al registro

Autore: Pietro Mosella
Come annunciato dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), scade domani, 2 ottobre, il termine entro il quale gli operatori del settore dovranno iscriversi al Registro dei “Compro oro”.

La richiesta d’iscrizione rappresenta una condizione inderogabile per continuare a svolgere legalmente l’attività. Dal 3 ottobre, infatti, coloro che non avranno presentato la domanda, dovranno obbligatoriamente sospendere la propria attività e potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza d’iscrizione nel Registro e a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.
Si ricorda che, con il D. Lgs. n. 92/2017, sono state introdotte nuove disposizioni a carico dei “Compro oro”, con l’obiettivo di garantire la piena tracciabilità della compravendita/permuta di oggetti preziosi usati e di prevenire le infiltrazioni di riciclaggio di denaro da attività illecite, prevedendo specifici obblighi.

Il Registro dei “Compro oro”, istituito presso l’OAM, infatti, è divenuto operativo dal 3 settembre 2018, alla luce dell’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministero dell’Economia che stabilisce le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro.
È opportuno specificare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, alla lettera f), del D. Lgs. n. 92/2017, è disposto che, gli iscritti, sono a tenuti a versare un contributo a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.
Sul tema (come spiegato nell’articolo “Compro oro”: per l’iscrizione al registro bisogna versare un contributo del 4 agosto scorso), l’OAM, aveva già emanato la Circolare n. 30/18, approvata dal Comitato di Gestione lo scorso 26 luglio, contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte degli operatori “Compro oro”.

Come precisato nella sopra citata Circolare, infatti, la determinazione del predetto contributo va “effettuata al momento della presentazione della domanda stessa”.

Assistenza per l’iscrizione al Registro - L’OAM ha annunciato, inoltre, di aver deliberato (alla data del 20 settembre 2018), già le prime 126 iscrizioni e, con l’intento di fornire ausilio agli operatori che intendono adeguarsi prontamente alla nuova disciplina (già anticipata nell’articolo Sarà operativo dal 3 settembre il registro dei “compro oro” dello scorso 1° settembre), ha messo a disposizione il numero telefonico gratuito 06.6605570 dedicato esclusivamente all'assistenza per la compilazione dell'istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori “Compro oro”.

Oltre al numero telefonico, attivo tutti i giorni feriali, dalle 13:00 alle 15:00, sul sito dell’Organismo sono disponibili una guida all’iscrizione e le risposte alle FAQ (già trattate nell’articolo Iscrizione nel registro dei “compro oro”, online le Faq del 18 settembre).

Contenuto e procedura della domanda - L’OAM ricorda, altresì, che le domande d’iscrizione potranno essere presentate esclusivamente per via telematica e dovranno contenere:
  • un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo;
  • una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione;
  • un suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le società, invece, l’iscrizione dovrà essere presentata dal legale rappresentante.
Dev’essere, altresì, allegata l’attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, del possesso e perdurante validità della licenza: non è dunque sufficiente allegare la copia della licenza.
La domanda dovrà, inoltre essere, corredata dalla copia del pagamento del contributo d’iscrizione (Circolare OAM n. 30/2018) e della tassa di concessione governativa, pari a 168 euro, da versare all’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta la domanda, l’OAM ha 30 giorni di tempo per deliberare o negare l’iscrizione, per mancanza dei requisiti richiesti. Tale termine, può essere sospeso una sola volta, per la durata massima di 15 giorni, qualora l’Organismo necessiti di ulteriore documentazione o informazioni.
La richiesta di integrazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata degli interessati, che avranno 15 giorni di tempo per rispondere.
Trascorso tale periodo, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere e, in caso di mancato ottemperamento da parte degli utenti alla richiesta dell’Organismo, la domanda verrà respinta.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy