23 novembre 2018

Consorzio di bonifica equivale ad ente non commerciale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Le disposizioni provinciali, che mirano a sostituire il preesistente criterio di determinazione dell’entità dei contributi consortili con un nuovo criterio più articolato, non più basato esclusivamente sulla superficie dei terreni ma anche sui volumi d’acqua utilizzati, al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l’irrigazione collettiva in linea con la normativa europea (direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo), non hanno riflessi sulla qualificazione fiscale di non commercialità delle attività istituzionalmente proprie svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, sancita dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125/1989, convertito dalla legge n. 214/1989. Questi consorzi conservano sempre la qualifica di enti non commerciali. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 80E/2018 di ieri.

La risposta 80/2018 – L’Amministrazione finanziaria, è partita dal ricordare che l’articolo 1, comma 1-bis, del citato decreto legge contiene una disposizione normativa avente natura interpretativa e che persegue la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale. La norma stabilisce espressamente che “le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”.

Si esclude, dunque, che i consorzi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale. I consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono, dunque, da qualificarsi come enti non commerciali. D’altronde ciò era stato anche già precisato nella Circolare n. 28/E/1991. Pertanto, ne consegue che “non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi”.
Inoltre non sono assoggettabili ad imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica attesa anche l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse generale della bonifica del comprensorio (Circolare n. 28/E/1991).
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